Mi hanno offerto di lavorare presso un
convitto di suore come cuoca. La responsabile mi ha detto che mi faranno un
contratto di lavoro del settore domestico, pur non essendo dipendente di una
persona fisica ma del convitto stesso, che ha un proprio codice fiscale: è
giusto o dovrebbero assumermi con un contratto di servizi ordinario come, ad
esempio, quello del settore commercio?
La disciplina del lavoro
domestico è applicabile anche nei confronti del personale addetto alle comunità parafamiliari,
indipendentemente dal numero dei suoi componenti.
Sono infatti lavoratori domestici coloro che prestano la
loro opera per le necessità inerenti il funzionamento
della vita familiare (colf, cuochi ecc..) o comunque per servizi
indirizzati al nucleo familiare e ai suoi componenti (autisti, giardinieri
ecc..): la definizione legislativa di lavoratore domestico dunque è una definizione funzionale, inerente la
effettiva funzione svolta dal lavoratore, che deve essere strettamente legata
alle esigenze di vita e di funzionamento della famiglia.
Il Ministero del Lavoro e l’Inps hanno dunque più volte
sottolineato che possono considerarsi datori di lavoro domestico tutte le
convivenze tra persone non legate da vincoli di sangue, che sostituiscono,
sotto il profilo morale ed organizzativo, le famiglie di coloro che vi fanno
parte e rispondono ai seguenti requisiti:
-
costituiscono
comunità stabile e continuativa di tetto e di mensa;
-
vi
è la totale assenza di fini di lucro, politici, culturali, sportivi e di svago.
Il convitto di suore
risponde sicuramente a questi requisiti, essendo dedicato ad assicurare una
stabile e continuativa convivenza tra le stesse, di tipo parafamiliare.
In tale definizione, per
espresso riconoscimento dell’Inps o del Ministero del Lavoro, vi rientrano i
seminari, ove si esplica attività religiosa senza scopo di lucro, le comunità e
casefamiglie per l’assistenza gratuita e senza scopi di lucro o di svago a
fanciulli, anziani, ragazze madri, handicappati, o tossicodipendenti, le
comunità focolari e le convivenze di sacerdoti anziani del clero secolare
cessati dal Ministero parrocchiale o dal servizio diocesano.