19 febbraio 2015

Anche la cuoca del convitto è una colf

Mi hanno offerto di lavorare presso un convitto di suore come cuoca. La responsabile mi ha detto che mi faranno un contratto di lavoro del settore domestico, pur non essendo dipendente di una persona fisica ma del convitto stesso, che ha un proprio codice fiscale: è giusto o dovrebbero assumermi con un contratto di servizi ordinario come, ad esempio, quello del settore commercio?
La disciplina del lavoro domestico è applicabile anche nei confronti del personale addetto alle comunità parafamiliari, indipendentemente dal numero dei suoi componenti.
Sono infatti lavoratori domestici coloro che prestano la loro opera per le necessità inerenti il funzionamento della vita familiare (colf, cuochi ecc..) o comunque per servizi indirizzati al nucleo familiare e ai suoi componenti (autisti, giardinieri ecc..): la definizione legislativa di lavoratore domestico dunque è una definizione funzionale, inerente la effettiva funzione svolta dal lavoratore, che deve essere strettamente legata alle esigenze di vita e di funzionamento della famiglia.
Il Ministero del Lavoro e l’Inps hanno dunque più volte sottolineato che possono considerarsi datori di lavoro domestico tutte le convivenze tra persone non legate da vincoli di sangue, che sostituiscono, sotto il profilo morale ed organizzativo, le famiglie di coloro che vi fanno parte e rispondono ai seguenti requisiti:
-                     costituiscono comunità stabile e continuativa di tetto e di mensa;
-                     vi è la totale assenza di fini di lucro, politici, culturali, sportivi e di svago.
Il convitto di suore risponde sicuramente a questi requisiti, essendo dedicato ad assicurare una stabile e continuativa convivenza tra le stesse, di tipo parafamiliare.
In tale definizione, per espresso riconoscimento dell’Inps o del Ministero del Lavoro, vi rientrano i seminari, ove si esplica attività religiosa senza scopo di lucro, le comunità e casefamiglie per l’assistenza gratuita e senza scopi di lucro o di svago a fanciulli, anziani, ragazze madri, handicappati, o tossicodipendenti, le comunità focolari e le convivenze di sacerdoti anziani del clero secolare cessati dal Ministero parrocchiale o dal servizio diocesano.