In occasione del Natale, e comunque entro il mese di dicembre, il datore
di lavoro dovrà corrispondere al lavoratore una mensilità aggiuntiva,
pari alla retribuzione globale di fatto, in essa compresa l’indennità
sostitutiva di vitto e alloggio, così come chiarito nelle note a verbale
apposte in calce al presente contratto.
Per i lavoratori che non raggiungessero un anno di servizio, saranno corrisposti tanti dodicesimi di detta mensilità, quanti sono i mesi lavorati.
Ricordiamo che la tredicesima matura anche durante: - malattia, - infortunio sul lavoro, - malattia professionale e maternità nei limiti del periodo di conservazione del posto del lavoro e per la parte non liquidata dagli enti preposti. Vedi art. 38 ccnl Lavoratori Domestici