8 dicembre 2014

Cassa colf: Il versamento è obbligatorio

Ho assunto una colf che mi aiuta nelle faccende domestiche per poche ore la settimana. Devo comunque versare anche i contributi Cassa Colf, anche se non raggiunge il minimo dei versamenti richiesto dalla Cassa per erogare le prestazioni?

I contributi Cassa colf sono dovuti anche se la lavoratrice svolge poche ore settimanali con loi stesso datore di lavoro: il versamento è un obbligo contrattuale, e come tale deve essere assolto, anche perché il comma 3 dell’art. 52 del Contratto nazionale lavoratori domestici (Ccnl) stabilisce che tali contributi hanno natura retributiva, e quindi sono in tutto e per tutto elementi della retribuzione.
La Cassa colf è un istituto previsto dall’art. 52 Contratto collettivo lavoratori domestici (Ccnl) che ha lo scopo di fornire prestazioni e servizi a favore dei lavoratori e datori di lavoro, comprensivi di trattamenti assistenziali sanitari e assicurativi, integrativi e aggiuntivi delle prestazioni pubbliche, ai datori di lavoro e lavoratori che vi aderiscano attraverso il versamento dei contributi di assistenza contrattuale.
Tali contributi “Cassa colf” vengono versati per il tramite dell’Inps, provvedendo ad aggiungere nei Mav relativi ai contributi previdenziali, € 0,03 centesimi per ogni ora lavorata, di cui € 0,02 a carico del datore di lavoro e € 0,01 a carico del lavoratore.
A fronte del pagamento di tale contribuzione contrattuale, la Cassa colf riconosce alcune prestazioni, a patto che vi sia regolarità contributiva, per cui risultino versati gli ultimi quattro trimestri precedenti l’evento, e sia raggiunta la soglia minima di versamenti pari a € 25,00: ciò significa che per poter accedere alle prestazioni è necessario essere titolare di uno o più rapporti di lavoro da cui scaturiscano almeno 16 ore settimanali (anche due da 8 ore settimanali, o quattro da 4 ore settimanali).
Se si è al di sotto di questa soglia, non significa che i contributi Cassa colf non siano dovuti: il versamento è un obbligo contrattuale, e come tale deve essere assolto.

Le ipotesi sono due: o si decide di versare comunque alla Cassa colf o si inseriscono nella busta paga come retribuzione aggiuntiva per ogni ora lavorata. C’è poi da considerare il fatto che essendo possibile il cumulo di contributi derivanti da diversi rapporti di lavoro, la colf, che non raggiunge la soglia minima presso la propria abitazione, potrebbe trovare altri rapporti di lavoro, anche in un momento successivo, e riuscire ad ottenere le prestazioni, grazie al cumulo.
Se non si assolve ad uno dei due obblighi si può venire esposti a contestazioni della lavoratrice, che può richiedere la differenza retributiva pari al contributo Cassa colf non versato o, peggio, il risarcimento del danno, in caso in cui avesse avuto diritto a prestazioni della Cassa colf che non sono state liquidate a causa della mancanza di regolarità contributiva, pari al valore della prestazione richiesta e non concessa.

www.acli.it