Ho
assunto un’assistente familiare per mia madre invalida. Nel caso venisse
ricoverata, che succede al rapporto di lavoro? posso chiederle di recarsi a
effettuare il suo servizio presso la struttura sanitaria?
Secondo quanto previsto
dall'art. 19 del Ccnl, in caso di ricovero in ospedale dell’assistito il
rapporto di lavoro con l’assistente familiare non si sospende né può essere
interrotto: si verifica infatti una causa di sospensione extraferiale del
rapporto di lavoro dovuta a esigenze del datore di lavoro, che impone sia
assicurato alla lavoratrice l’ordinario trattamento economico.
E’ possibile, allora, chiedere
alla lavoratrice di svolgere le proprie prestazioni presso la struttura di
ricovero?
La normativa contrattuale impone di distinguere, tra il rapporto di
lavoro ad ore e il rapporto di lavoro in regime di convivenza: l’art. 31 del
Ccnl, dedicato alle trasferte, stabilisce un obbligo del lavoratore convivente di recarsi in
trasferta, ovvero di seguire il datore di lavoro o la persona alla cui cura
egli è addetto, in soggiorni temporanei.
Tale obbligo non è specificato per i
rapporti di lavoro ad ore, ove dunque la lavoratrice può
legittimamente rifiutarsi di far convergere le proprie prestazioni in luogo e
ad orari diversi rispetto a quelli inizialmente stabiliti: una tale eventualità
non può che essere concordata ex novo
con la lavoratrice, eventualmente a condizioni retributive e di orario adattate
alla situazione specifica.
In caso di
rapporto di lavoro in regime di
convivenza, comunque, devono essere rimborsate al lavoratore le eventuali spese di viaggio che debba direttamente
sostenere in tali occasioni, come ad esempio le spese di trasporto andata e ritorno,
e, inoltre, è prevista una diaria
giornaliera, cioè un importo aggiuntivo, pari al “20% della retribuzione
minima tabellare giornaliera” prevista per la sua categoria, quella della
Tabella A – lavoratori conviventi, per tutti i giorni nei quali egli sia stato
in trasferta o si sia recato in soggiorni temporanei.
Tale diaria aggiuntiva
non è dovuta se fin dall'inizio dell’instaurazione del rapporto di lavoro, tale
eventualità è stata espressamente prevista, attraverso l’inserimento di una
specifica clausola nella lettera di assunzione avente sufficiente
determinatezza (non sono valide formule eccessivamente generiche).