27 marzo 2013

Lavoro domestico a tempo determinato (Domande&Risposte)


(Domande&Risposte_Rubrica 'Ci pensano le Acli' www.acli.it) 

LAVORO TEMPO DETERMINATO
Vorrei assumere una assistente familiare a tempo determinato, è possibile?
Sì è possibile. Secondo l’art. 8 Ccnl, infatti, si può assumere un lavoratore domestico a tempo determinato, per ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo. Ecco alcuni casi:
- per l’esecuzione di un servizio definito o predeterminato nel tempo, anche se ripetitivo;
-  per sostituire lavoratori assenti per motivi familiari, compresa la necessità di raggiungere la propria famiglia residente all’estero; 
- per sostituire lavoratori malati, infortunati, in maternità o fruenti dei diritti istituiti dalle norme di legge sulla tutela dei minori e dei portatori di handicap; 
- per sostituire lavoratori in ferie; 
- per l’assistenza extradomiciliare a persone non autosufficienti ricoverate in ospedali, case di cura, residenze sanitarie assistenziali e case di riposo.

Il contratto deve avere forma scritta, nella quale devono essere specificate le ragioni giustificatrici del termine.
Sicuramente quindi l’assunzione a tempo determinato è possibile ma con la riforma Fornero, questa forma di assunzione soprattutto, per i lavoratori domestici, è meno interessante per varie ragioni.

A partire dal 1° gennaio 2013, infatti, i contributi Inps sono maggiorati: la legge 92 del 28 giugno 2012, n. 92 nell’introdurre la nuova Aspi, che sostituisce l’indennità di disoccupazione, ha previsto, un contributo addizionale, a carico del datore di lavoro, pari all’ 1,40% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali (retribuzione convenzionale), per tutti i rapporti di lavoro a tempo determinato. Ad esempio per la fascia superiore alle 24 ore settimanali il contributo passa da € 1,00 a € 1,07 (cui va aggiunta la quota “cassa colf”).
Inoltre è da considerare che diversamente dagli altri tipi di contratti di lavoro,  il contratto a tempo indeterminato di lavoro domestico, è sottoposto alla regola del recesso ad nutum ovvero a semplice richiesta, salvo l’obbligo del preavviso di otto o quindici giorni di calendario a seconda della consistenza del rapporto di lavoro (8 giorni in caso di rapporto di lavoro sotto le 25 ore settimanali, 15 se superiore). Per contro, il termine apposto al contratto di lavoro deve essere rispettato, per cui in caso di recesso anticipato da parte del datore di lavoro, la lavoratrice potrebbe avanzare richiesta di risarcimento del danno, pari alle retribuzioni che avrebbe dovuto percepire fino alla scadenza del termine, ciò rende il tempo determinato nel lavoro domestico “rischioso”.