Lavoro da tre anni presso una signora come assistente
familiare del marito. Ora la mia datrice di lavoro è morta e la figlia che
vorrebbe subentrare come datrice di lavoro, mi ha assicurato il mantenimento
degli scatti di anzianità e tutti gli altri emolumenti contrattuali, per
continuare ad assistere suo padre.
Posso cambiare datore di lavoro mantenendo la continuità del
rapporto di lavoro? Qual è la procedura presso l’Inps?
Nella modulistica
INPS di denuncia del rapporto di lavoro non è mai stato inserito un modello di
“subentro” nel rapporto di lavoro instaurato da un precedente datore di lavoro,
se non in casi del tutto particolari legati a situazioni eccezionali e
particolari previsioni di legge (un esempio è la domanda di emersione 2012, in
cui tale possibilità è stata prevista per assicurare comunque al lavoratore la
possibilità di stipulare il contratto di soggiorno anche in caso di decesso del
datore di lavoro, che ovviamente non potrebbe presentarsi presso gli uffici UTG
della Prefettura per concludere la procedura).
Nel caso di un “ordinario” rapporto di lavoro domestico,
dunque si dovrà effettuare una nuova
comunicazione di assunzione presso l’INPS a nome della figlia della datrice
di lavoro deceduta, che avrà un nuovo codice INPS e una nuova decorrenza.
Per salvaguardare i
diritti contrattuali acquisiti, sarà possibile inserire, nella nuova lettera di
assunzione intestata alla figlia, una clausola specifica, in cui la nuova
datrice di lavoro riconosce la continuità del rapporto di lavoro: ciò significa
riconoscere gli scatti di anzianità e ogni indennità contrattuale dovuta, fin
dalla stipula del primo contratto di lavoro.
L’INPS non ne avrà alcuna comunicazione in merito, ma ciò che interessa dal punto di vista
previdenziale, è la continuità della posizione assicurativa: bisognerà per tanto fare attenzione che non
si realizzino “interruzioni” provvedendo alle comunicazioni di licenziamento e
assunzione in modo contestuale.
(www.acli.it)