Di seguito e allegata alla presente una breve guida sulla presentazione delle domande di sanatoria per lavoratori stranieri irregolari e quindi anche per colf e assistenti familiari, i cui datori di lavoro vogliono regolarizzare la posizione lavorativa.
Per la presentazione delle domande potete inoltre contattare il numero verde del Patronato ACLI 800.74.00.44 o recarvi alla sede a voi pià vicina.
Sanatoria 2012
Quando presentare la
dichiarazione di emersione
●
Dalle ore 8.oo
del 15 settembre alle ore 24.oo del 15 ottobre 2012.
Trattandosi
di una sanatoria, non vi sono quote riservate o limiti di ammissioni, quindi
non vi è urgenza e necessità di presentare la domanda nella fase iniziale della
procedura.
Come presentare le
domande
● Destinario
delle richieste è lo Sportello Unico per l’Immigrazione a cui le domande devono
pervenire in via telematica, previa
registrazione dell’utente, attraverso il seguento sito nullaostalavoro.interno.it
del Ministero dell'Interno.
Il datore di lavoro
● Deve essere Cittadino
italiano, comunitario o extracomunitario in possesso del permesso
di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo (ex carta di soggiorno),
o in fase di rilascio/rinnovo, o in possesso
di Carta di soggiorno per familiare di cittadino comunitario.
● Deve
pagare un contributo forfetario di 1.000,00 euro per ciascun lavoratore
(contributo non deducibile dall’imposta sul reddito). In caso di esito
negativo della procedura l’importo non sarà restituito.
● All’atto
dell’invio della domanda è necessario avere il codice a barre relativo ad una
marca da bollo dell’importo pari a Euro 14,62.
● Nel caso del
lavoro domestico, il datore di lavoro potrà essere anche una persona congiunta,
facente parte del nucleo familiare (anche se non convivente) dell’assistito
affetto da patologie o handicap. In ogni caso, per il lavoro domestico di
sostegno al bisogno familiare l’assunzione sarà possibile anche se l’attività
lavorativa si svolge presso una abitazione diversa da quella del datore di
lavoro.
● All’atto della
stipula del contratto di soggiorno, dovrà dimostrare di aver già versato
regolarmente tutti gli oneri relativi al costo del lavoro (retribuzione, tasse
e contributi) per almeno sei mesi o, se, superiore, per tutta la durata
del periodo lavorato.
Con
specifico riferimento alla regolarizzazione di un rapporto di
lavoro domestico, il datore di lavoro dovrà dimostrare di aver effettuato
il pagamento dei
contributi dovuti mediante esibizione di
copia del bollettino MAV, pagabile esclusivamente
presso gli sportelli bancari o postali.
Si
precisa che i datori di lavoro domestico, sono esonerati dal versamento delle
tratteute fiscali del semestre, in quanto non sono sostituti d’imposta. Per i
lavoratori subodinati degli altri settori, tale versamento dovrà essere
eseguito entro il prossimo 16 novembre su apposito modello F24.
Se
l’esito della richiesta sarà negativo per cause non derivanti dalla volontà o
da comportamenti del datore di lavoro, lo Sportello Unico archivierà i
precedenti penali ed amministrativi a suo carico.
I lavoratori devono
● essere Cittadini
Extra UE occupati da almeno 3 mesi antecedenti il 9 agosto 2012
(data di entrata in vigore del decreto legislativo, ovvero essere occupati almeno dal 9
maggio 2012);
(data di entrata in vigore del decreto legislativo, ovvero essere occupati almeno dal 9
maggio 2012);
● essere Cittadini
Extra UE presenti nel territorio nazionale in modo
ininterrotto
almeno dalla data del 31 dicembre 2011.
La dimostrazione della presenza in Italia deve essere possibile da una documentazione
proveniente da organismi pubblici e non privati.
Documentazione utile: ricoveri ospedalieri o presso il pronto soccorso, tesserini sanitari
per cittadini clandestini, provvedimenti di espulsione, documentazione relativa alla
sanatoria 2009, certificato di frequenza scolastica del figlio minore,...)
Non sono ammessi certificazioni di enti privati come le ricevute o gli scontrini di acquisto di
beni (es. Acquisto cellulare).
● essere cittadini stranieri regolarmente soggiornanti, già in possesso di un permesso di soggiorno diverso dal lavoro, non automaticamente convertibile o rinnovabile in permesso per lavoro.
almeno dalla data del 31 dicembre 2011.
La dimostrazione della presenza in Italia deve essere possibile da una documentazione
proveniente da organismi pubblici e non privati.
Documentazione utile: ricoveri ospedalieri o presso il pronto soccorso, tesserini sanitari
per cittadini clandestini, provvedimenti di espulsione, documentazione relativa alla
sanatoria 2009, certificato di frequenza scolastica del figlio minore,...)
Non sono ammessi certificazioni di enti privati come le ricevute o gli scontrini di acquisto di
beni (es. Acquisto cellulare).
● essere cittadini stranieri regolarmente soggiornanti, già in possesso di un permesso di soggiorno diverso dal lavoro, non automaticamente convertibile o rinnovabile in permesso per lavoro.
La
domanda può dunque essere presentata anche per i titolari di permesso per
studio, lavoro stagionale, cure mediche, assistenza a minore, asilo, motivi
umanitari(...).
Tipologia rapporto di lavoro
- Il rapporto di lavoro deve essere a tempo pieno. Eccezione viene fatta per i lavoratori domestici che possono essere assunti part time per un minimo di 20 ore settimanali, rispettando la retribuzione minima contrattuale, comunque non inferiore all’assegno sociale, che per l’anno 2012 è pari a 429,00 euro mensili)
- Il contratto può essere a tempo indetemrinato o determinato di almeno 6 mesi.
Modalità Pagamento
Il versamento dei 1.000,00
euro dovrà essere eseguito esclusivamente attraverso Modello “F24 Versamento
con elementi identificativi”, già a decorrere dal 7 settembre 2012
Codice
|
Denominazione
|
Anno di riferimento
|
Tipo
|
REDO
|
Datore di lavoro domestico
|
2012
|
R
|
RESU
|
Datore di lavoro subordinato
|
2012
|
R
|
Minimi Reddituali
Tipologia lavoro
|
Minimo
reddituale
|
Assunzione
Lavoratore Domestico
|
-
20Mila Euro se il nucleo familiare è composto da un solo percettore di
reddito;
- 27Mila Euro se
la famiglia anagrafica è composta da più soggetti conviventi.
Coniuge
e parenti entro il 2° grado possono concorrere a raggiungere tali limiti
reddituali anche se non conviventi.
- Nessun
requisito reddituale per il
datore di lavoro affetto da patologie o handicap che ne limitano
l’autosufficienza, e che assunme un assistente familiare (badante).
|
Assunzione Lavoratori Subordianti (Persone fisiche, enti o società) |
-
Fatturato o reddito imponibile
non inferiore a 30Mila Euro risultante dall’ultima dichiarazione dei
redditi o bilancio.
|
In caso di assunzione
di più lavoratori, la valutazione della situazione reddituale è di competenza della Direzione
Territoriale del Lavoro.
Datori di lavoro esclusi
● datori di
lavoro condannati negli ultimi cinque anni, anche con sentenza non definitiva,
per favoreggiamento dell’immigrazione clandestina, per tratta o sfruttamento di
prostituzione e minori, per caporalato o per aver dato lavoro a immigrati
irregolari;
● datori di
lavoro che hanno presentato in passato una domanda per i flussi o per altre
regolarizzazioni e poi non hanno portato a termine la pratica assumendo il
lavoratore;
● datori di
lavoro che non hanno i requisiti di reddito previsti dal Decreto ministeriale -
Dm 7 settembre 2012.
Lavoratori esclusi
● gli immigrati
espulsi per motivi di ordine pubblico o sicurezza dello Stato e per chi è stato
condannato, anche con sentenza non definitiva, per uno dei reati previsti
dall’articolo 380 del codice di procedura penale.
● chi è
considerato, anche in base a condanne non necessariamente definitive, una
minaccia per l’ordine pubblico o la sicurezza dell’Italia o di altri paesi
dell’area Schengen.
● Lavoratori che
non rispondono ai requisiti per la presentazione della domanda come la
dimostrazione della presenza in Italia.
La convocazione presso lo
Sportello Unico
Una
volta inviata la domanda è possibile scaricare dal portale del nullaostalavoro.interno.it
la ricevuta di invio della domanda. Copia della ricevuta dovrà essere
consegnata al lavoratore.
Per
la stipula del contratto di soggiorno, datore di lavoro e lavoratore dovranno
essere convocati entrambi allo Sportello Unico, presso il quale avverrà la
verifica della documentazione, dei livelli retributivi e contestualmente verranno
eseguite le comunicazioni all’Inps o al Centro per l’impiego.
La
mancata presentazione delle parti senza giustificato motivo comporta l’archiviazione
del provvedimento.
Presso
lo Sportello Unico verrà consegnata la documentazione (Mod 209) utile a presentare la domanda di permesso di soggiorno presso
gli uffici postali.
Sarà necessario attendere la convocazione da parte delle Questura per la
consegna della documentazione ed il rilevamento delle impronte digitali.
Infine, in un successivo appuntamento verrà consegnato il permesso di soggiorno.