Anche i lavoratori domestici hanno diritto alle ferie che possono usufruire preferibilmente e, tenendo conto
anche delle esigenze del datore di lavoro, nel periodo giugno-settembre.
Per ogni anno di
servizio presso lo stesso datore di lavoro, indipendentemente dalla durata dell’orario di lavoro, il lavoratore domestico ha
diritto ad un periodo di ferie pari a 26 giorni (escluse le domeniche e le
festività infrasettimanali).
Durante il periodo di ferie al lavoratore spetta, per ogni giornata, un
ventiseiesimo della retribuzione mensile, comprensiva della eventuale
indennità sostitutiva per il vitto e per l’alloggio.
In caso di
rapporto di lavoro ad ore, è necessario prendere a riferimento il numero di ore
effettuate di media in un mese e dividerle per 26, ottenendo così il
numero di ore equivalente ad un giorno di ferie.
Facendo un esempio di un rapporto di lavoro ad ore, supponiamo che il lavoraotre sia assunto per 8 ore settimanali.
Moltiplicando le 8 ore settimanali per 4,3333 (pari alle settimane di cui è composto un mese), otteniamo il numero di ore corrispondenti ad un mese di
lavoro, ovvero 35 ore.
Il numero di ore equivalente per ogni giorno
di ferie si ottiene dividendo il numero delle ore lavorate in un mese
(35) per 26(giorni). In questo caso il risultato è pari a 1,30(ore).
Considerando una
retribuzione oraria di 8,00 €, possiamo calcolare che ogni giorno di
ferie deve essere retribuito con 8,00 € x 1,30 = 10,40 €.
I lavoratori domestici, essendo per la maggior parte stranieri, possono inoltre, in accordo con il datore di lavoro, accorpare le ferie nell'arco di un biennio per poter soggiornare per un periodo prolungato nel loro paese.
Il datore di lavoro è tenuto al versamento dei contributi anche durante le ferie.
Al lavoratore che non ha raggiunto un anno di servizio
spettano tanti dodicesimi del periodo di ferie quanti sono i mesi di
effettivo servizio prestato (si considera mese intero la frazione pari o
superiore a 15 giorni di calendario). Ciò a condizione che abbia
superato il periodo di prova.
Le ferie non possono essere concesse
durante il periodo di preavviso di licenziamento né durante il periodo
di malattia o infortunio. Per calcolare le ferie, le frazioni di anno si
calcolano in dodicesimi e si arrotondano sempre per eccesso.