2 gennaio 2012

Entro il 10 gennaio il versamento dei contributi Inps per colf e assistenti familiari

(Fonte Sito Inps) Entro il 10 gennaio vanno pagati i contributi Inps a favore di colf ed assistenti familairi relativi al quarto trimestre 2011.

Quando si pagano i contributi:
- dal 1° al 10 aprile, per il primo trimestre;
- dal 1° al 10 luglio, per il secondo trimestre;
- dal 1° al 10 ottobre, per il terzo trimestre;
- dal 1° al 10 gennaio, per il quarto trimestre.

Come pagare:
A partire dal 1° aprile 2011 i contributi potranno essere versati esclusivamente con le seguenti modalità:
  • Utilizzando il bollettino MAV (pagamento mediante avviso), l’Inps provvede all’invio a tutti i datori di lavoro domestico di due bollettini MAV per il pagamento dei contributi relativi ai primi due trimestri del 2011. I MAV sono già compilati con gli importi dovuti. Nel caso siano cambiati gli elementi per il calcolo dei contributi (ad esempio, una variazione dell’orario di lavoro), dal sito www.inps.it, sezione Servizi online, è possibile effettuare le variazioni e ottenere un altro bollettino MAV con gli importi conformi. Successivamente al primo invio, coloro che intendono servirsi dei MAV per il pagamento dei contributi, compresi i datori di lavoro che invieranno nuove comunicazioni di assunzione, potranno ottenere i bollettini MAV accedendo al sito dell’Istituto.
  • Rivolgendosi ai soggetti aderenti al circuito “Reti Amiche”, dichiarando soltanto il codice fiscale del datore di lavoro e il codice rapporto di lavoro. La procedura calcolerà automaticamente l’importo dei contributi in base ai dati comunicati al momento dell’assunzione o successivamente. Il pagamento è disponibile presso:
    • tabaccherie che espongono il logo Servizi Inps
    • sportelli bancari Unicredit
    • tramite il sito Internet del gruppo Unicredit Spa per i clienti titolari del servizio di Banca online
  • Online sul sito Internet Inps www.inps.it nella sezione Servizi on line> cittadino> “Lavoratori domestici: pagamento online contributi”, utilizzando la carta di credito
  • Telefonando al Contact Center numero verde gratuito , utilizzando la carta di credito
Come si calcola l'importo dei contributi:
- L’importo per ciascun trimestre si ottiene moltiplicando il contributo orario per il numero delle ore retribuite nel trimestre al quale si riferisce il versamento(vedere sotto “ore retribuite nel trimestre”) .
- Per determinare il contributo orario si individua la fascia in cui è compresa la retribuzione oraria effettiva  ed il contributo orario corrispondente a tale fascia.


Esempio: prendendo a riferimento la retribuzione oraria di 8,66 euro (comprensiva della quota di tredicesima) il datore di lavoro dovrà pagare per l’anno 2011 un contributo orario di 1,54 euro. L’importo del contributo orario va moltiplicato per il numero delle ore retribuite nel trimestre.
Ore retribuite nel trimestre: si moltiplicano le ore retribuite ogni settimana per le settimane del trimestre in pagamento. ATTENZIONE: la settimana lavorativa di riferimento decorre dalla domenica al sabato, per cui con ogni pagamento devono essere indicate tutte le ore retribuite nelle settimane del trimestre che si concludono con il sabato. Le ore retribuite nei giorni successivi all’ultimo sabato del trimestre considerato, si aggiungono a quelle del trimestre solare successivo.
Se dalla somma delle ore e delle frazioni di ora si ottiene un numero non intero, il numero stesso deve essere arrotondato all’unità superiore.
Si precisa che ogni trimestre non è sempre composto da 13 settimane (52 settimane = 1 anno diviso quattro trimestri = 13 settimane) ma dipende dal numero dei sabato compresi nel trimestre. Questo numero indica le settimane cui fare riferimento per il versamento dei contributi.
Esempio: se il collaboratore domestico lavora 24 ore a settimana
24 ore x 13 sabato (13 settimane) = 312 (totale ore lavorate nel trimestre)
Le ore retribuite nei giorni successivi all’ultimo sabato del trimestre considerato vanno aggiunte a quelle del trimestre solare successivo.

Retribuzione oraria effettiva: si ottiene sommando alla retribuzione mensile o oraria un dodicesimo per il rateo di tredicesima. Si ricorda che la retribuzione da indicare al momento dell’assunzione è costituita dalla somma del valore erogato in denaro e del valore convenzionale del vitto e alloggio, quando dovuto.Esempio con paga oraria comprensiva soltanto di 13^:
Se il lavoratore percepisce una retribuzione di 8,00 euro all’ora, la quota oraria di tredicesima è data dalla retribuzione oraria (8,00) diviso 12.
Si ottiene così un importo di 0,66 euro (quota di tredicesima) che va sommato alla paga oraria di 8,00 euro. L’importo ottenuto, di 8,66 euro, è quello da prendere a riferimento per l’individuazione della fascia retributiva e del relativo contributo da versare;

Esempio con paga oraria comprensiva anche di vitto e alloggio:
Se un lavoratore domestico, che percepisce una retribuzione di 8,00 euro all’ora, ha lavorato 26 giorni nel mese, per un numero complessivo di 170 ore, si moltiplica 5,02 (indennità giornaliera totale di vitto e alloggio per l’anno 2011) x 26 giorni ed il risultato si divide per 170 ore; l’importo ottenuto (in questo caso 0,76) rappresenta la quota oraria dell’indennità di vitto e alloggio da aggiungere alla retribuzione oraria. Dividendo per 12 la somma di queste due voci (paga oraria e indennità di vitto e alloggio) si ottiene la quota oraria di tredicesima (in questo caso 0,73). Riassumendo, la retribuzione oraria effettiva di riferimento per l’individuazione della fascia retributiva e del relativo contributo da versare, corrisponderà a 8 euro (paga oraria) + 0,76 (vitto e alloggio) + 0,73 (13^) = 9,49 euro.

Gli esempi sono riferiti ad una paga oraria, in quanto per legge il contributo da versare all’Inps è esclusivamente orario. Pertanto nei casi in cui la retribuzione sia settimanale, quindicinale o mensile, il datore di lavoro deve sempre ricondurre la retribuzione all’importo orario, dividendo la paga erogata nel periodo per il numero di ore retribuite nello stesso arco temporale.

Cessazione del Rapporto di Lavoro: in caso di cessazione del rapporto di lavoro devono essere versati anche i contributi relativi a ferie maturate ma non fruite ed al preavviso. Il versamento dei contributi deve essere effettuato entro i 10 giorni successivi alla data di cessazione, tenendo comunque conto delle settimane che devono essere retribuite e contribuite, anche se non corrispondono all’attività lavorativa.
Il versamento eseguito in ritardo comporta l’applicazione di sanzioni da parte dell’INPS.

AVVERTENZA IMPORTANTE
La comunicazione obbligatoria di cessazione deve essere effettuata on-line, entro cinque giorni, dal sito www.inps.it, seguendo il percorso Servizi Online>Per tipologia di utente>Cittadino>Lavoratori Domestici, oppure telefonando al Numero verde 803164.
Contestualmente ai contributi previdenziali il datore di lavoro può versare i contributi di assistenza contrattuale o di finanziamento al fondo bilaterale, istituito dai firmatari di CCNL. Occorre indicare il codice di riferimento e l’importo dovuto all’organizzazione, a cui rivolgersi per qualsiasi problema relativo al pagamento.