9 gennaio 2012

Dal 30 gennaio la tassa sui permessi di soggiorno

Da 80 a 200 euro per rilasci e rinnovi: un ulteriore aggravio in tempo di crisi. 

Ricevono un servizio indegno dalla pubblica amministrazione che, nonostante la normativa, all’art 5 comma 9, preveda la consegna dei permessi di soggiorno dopo 20 giorni dalla data della richiesta, li fa attendere mesi, a volte anni, per concludere il procedimento, contribuiscono già in maniera importante alle casse della previdenza italiana, ma a loro è chiesto di più.
Dal prossimo 30 gennaio i lavoratori migranti e le loro famiglie, secondo un decreto dello scorso 6 ottobre, pubblicato in Gazzetta Ufficiale solo il 31 dicembre, così come previsto dal pacchetto sicurezza (L. 94/2009), dovranno versare una tassa su ogni istanza di rilascio o rinnovo del permesso di soggiorno (salvo esenzioni).

Ai 14, 62 euro per la marca da bollo da apporre all’istanza, ai 27,50 euro per il rilascio del titolo di soggiorno in formato elettronico, ed ai 30 euro per la spedizione della raccomandata a poste italiane, si dovranno aggiungere dagli 80 ai 200 euro a seconda della durata del permesso di soggiorno richiesto.

Si dovranno infatti corrispondere:
-  80,00 euro per il rilascio o il rinnovo dei permessi di soggiorno di durata superiore a tre mesi e inferiore o pari a un anno;
-  100,00 euro per il rilascio o il rinnovo di permessi di soggiorno durata superiore ad un anno e inferiore o pari a due anni;
-   200,00 euro per il rilascio dei permessi di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo e per i pds rilasciati ai sensi dell’art 27, co 1, lett a), ovvero dirigenti o personale altamente specializzato che ha fatto ingresso al di fuori delle quote.

Sono escluse dal versamento del contributo le istanze di conversione ed aggiornamento.
Inoltre, il decreto firmato lo scorso 6 ottobre ma pubblicato in GU solo lo scorso 31 dicembre prevede alcuni altri casi di esclusione e quindi non sarà applicato nei confronti di:
- cittadini stranieri regolarmente presenti sul territorio nazionale di età inferiore ai 18 anni e tutte le categorie che hanno fatto ingresso con ricongiungimento familiare (art. 29, comma 1, lett b) cioè figli minori, anche del coniuge o nati fuori del matrimonio, non coniugati;
- cittadini stranieri che entrano nel territorio nazionale per ricevere cure mediche ed i loro accompagnatori;
- cittadini stranieri richiedenti il rilascio e il rinnovo del permesso di soggiorno per asilo, per richiesta di asilo, per protezione sussidiaria, per motivi umanitari;


In questo momento di crisi, questo comporta un nuovo aggravio per la situazione di molti cittadini immigrati e per le loro famiglie.
In merito a ciò i ministri Cancellieri e Riccardi "hanno deciso di avviare un’approfondita riflessione e attenta valutazione sul contributo per il rilascio e il rinnovo dei permessi di soggiorno degli immigrati regolarmente presenti in Italia, previsto da un decreto del 6 ottobre 2011 che entrerà in vigore a fine gennaio", spiega una nota del Viminale, che poi aggiunge, "in un momento di crisi che colpisce non solo gli italiani, ma anche i lavoratori stranieri presenti nel nostro Paese, c’è da verificare se la sua applicazione possa essere modulata rispetto al reddito del lavoratore straniero e alla composizione del suo nucleo familiare".
Si fa avanti quindi l’ipotesi di una rivisitazione del decreto del 6 ottobre con cui è stata data attuazione alla norma contenuta all’articolo 5, comma 2 ter del TU introdotta con il pacchetto sicurezza. I ministeri non sembrano intenzionati a cancellare la nuova tassa ma piuttosto a rivederne gli importi basandoli sul reddito e sulla composizione del nucleo familiare.

Fonti