14 dicembre 2011

Come calcolo la tredicesima della colf


(di Federica Suardi - Segreteria Nazionale Acli Colf)

Si avvicina il Natale, e come tutti gli anni è arrivato il momento dei conteggi per assicurare la tredicesima alla colf o all’assistente familiare che lavora presso la nostra famiglia. 

Ma come la calcolo? E quando sono obbligato a versarla?

Le regole per il pagamento della tredicesima mensilità alla lavoratrice domestica sono dettate dalla legge 940/1953, recepite dallo stesso CCNL all’art. 37 che recita:
In occasione del Natale, e comunque entro il mese di dicembre, spetta al lavoratore una mensilità aggiuntiva, pari alla retribuzione globale di fatto, in essa compresa l’indennità sostitutiva di vitto e alloggio”.
Essa spetta a tutte le lavoratrici domestiche, indipendentemente dal fatto che prestino la propria opera “a tempo pieno” presso un’unica famiglia o “a ore” o “a giornata” presso più famiglie: in questo caso ciascuna famiglia corrisponderà la porzione di tredicesima spettante in base al lavoro prestato.

Queste dunque le regole per calcolarla:
La retribuzione di riferimento è quella percepita dall’interessato al momento dell’erogazione, vale a dire quella percepita nel mese di dicembre .
Se, poi, la colf lavora con orari diversificati, e la paga è settimanale o oraria, l'importo della gratifica si ricava:

· Se retribuita settimanalmente, moltiplicando la retribuzione settimanale per le 52 settimane dell’anno e dividendo il risultato per 12;
· Se retribuita a ore si stabilisce l’orario settimanale, che si ottiene moltiplicando la paga oraria dell'ultimo periodo per il numero delle ore di attività settimanale; una volta ricavato quest’importo lo si moltiplica per 52 e si divide il risultato per 12.
Fanno parte della retribuzione utile per il calcolo non solo la retribuzione in denaro ma anche quella “in natura”, ovvero comprensiva dell’indennità di vitto e alloggio, che insieme agli eventuali scatti di anzianità, forma la c.d. “retribuzione globale di fatto”.

Non sono invece da considerare voci della retribuzione utile ad esempio il lavoro straordinario, sia esso notturno, festivo o feriale, l’indennità di ferie non godute, premi e gratifiche varie, e gli eventuali rimborsi spese.


Essa matura nell’arco dell’anno solare, in dodicesimi nel caso in cui il rapporto di lavoro sia iniziato o cessato nell’arco dell’anno, per cui in tal caso si conteranno i mesi di prestazione lavorativa, considerando le frazioni di mese superiori a 15 giorni di calendario come mese intero.

Oltre che nei normali periodi di lavoro e retribuzione la tredicesima matura anche in tali periodi:
· Assenza obbligatoria per maternità, compreso eventuale periodo di astensione anticipata;
· Congedo matrimoniale;
· Malattia nei limiti del periodo contrattuale di conservazione del posto;
· Infortunio e malattia professionale nei limiti di conservazione del posto e nella misura non corrisposta dagli enti previdenziali;
· Altre assenze comunque retribuite, quali ferie, festività ecc..

La gratifica natalizia, recita l’art. 37 CCNL, deve essere corrisposta in occasione del Natale, e comunque entro il mese di dicembre, per cui termine ultimo per il pagamento è fissato per il 31/12.

E’ inoltre sempre buona norma consegnare lo specifico “prospetto paga” previsto dall’art. 6 CCNL, essendo esclusivo onere del datore di lavoro comprovare l’avvenuto pagamento anche della tredicesima.