Devo assumere un'assistente familiare per mia madre che vive da sola e non è autosufficiente. Ho sentito parlare del part-time nel lavoro domestico, posso applicarlo?
Nel rapporto di lavoro domestico si
parla di part-time, nel comma 2 dell'art. 15, con riferimento al contratto di
lavoro stipulato con una lavoratrice che, seppur convivente, limita il proprio
orario di lavoro entro fasce orarie ben determinate ed entro precisi limiti.
La prestazione lavorativa della
lavoratrice convivente part-time, non può superare le 30 ore settimanali, e
deve essere interamente collocata in una delle tre fasce orarie
specificatamente previste:
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Tra le ore 6.00 e le ore 14.00;
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Tra le ore 14.00 e le ore 22.00;
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Nel limite massimo di 10 ore al giorno non consecutive, in non più di tre
giorni settimanali
Non possono essere assunti con
part-time, lavoratrici che svolgono mansioni equivalenti al livello A (colf
senza esperienza), A SUPER (Addetto alla compagnia, baby sitter), C SUPER
(Assistente a persone non autosufficienti) salvo che non rientrino nella
categoria studenti, di età compresa fra i 16 e i 40 anni, frequentanti corsi di
studio al termine dei quali viene conseguito un titolo riconosciuto dallo Stato
o da Enti pubblici.
La retribuzione di tali lavoratori
part-time è fissata da un'apposita tabella – Tabella B, che in ragione
della riduzione d'orario riporta minimi inferiori rispetto a quelli previsti
per il servizio c.d. “intero” (cui si applica invece la Tabella A).
L’assunzione dovrà risultare da atto
scritto, redatto e sottoscritto dal datore di lavoro e dal lavoratore, da cui
risultino l’orario effettivo di lavoro concordato e la sua collocazione
temporale nell’ambito delle articolazioni orarie individuate dal Ccnl.
Quindi la lavoratrice domestica che
viene assunta per l'assistenza, in regime di convivenza, di una persona non
autosufficiente, non può essere assunta con il contratto part-time.
Il vantaggio dell'assunzione in regime
di part-time consiste proprio nella possibilità di applicare i minimi inferiori
previsti nella Tabella A, dato che nel caso di servizio “intero” la
retribuzione è sempre quella minima tabellare indipendentemente dall'orario di
lavoro effettivamente fissato dal datore di lavoro: niente vieta infatti, che
nell'ambito del servizio “intero” in regime di convivenza il datore di lavoro
fissi un orario di lavoro di 30 ore settimanali, visto che l'art. 15 comma 1,
parla di un orario “massimo” e non minimo, ma comunque dovrà sempre
corrispondere alla lavoratrice l'intera retribuzione minima prevista dalla
tabella A, senza effettuare alcuna proporzione (come invece accadrebbe in un Ccnl
dei metalmeccanici ad esempio).