Svolgo
attività di assistente familiare convivente e al mio datore di lavoro ho
chiesto di poter godere di 3/4 ore al giorno di riposo pomeridiano, per potermi
recare da mio figlio che abita da solo in città. Il datore di lavoro dice che
il contratto non prevede così tante ore e comunque non vuole che mi allontani,
per poter continuare ad esercitare la sorveglianza su sua madre. Ha ragione?
L’art.15 CCNL domestico dice che, “Il lavoratore
convivente ha diritto (..), ad un riposo intermedio non retribuito, normalmente
nelle ore pomeridiane, non inferiore
alle 2 ore giornaliere di effettivo
riposo”.
In primo luogo, la norma quindi non
fissa un tetto massimo di ore di riposo pomeridiano ma un tetto minimo, per
cui, rispettato il minimo, la determinazione in concreto è lasciata alla libera
determinazione delle parti nell'ambito della fissazione dell'orario di lavoro.
E' vero però che lo stesso art. 15, al comma 5, dopo l'ultima riforma, prevede
che “La collocazione dell'orario di lavoro è fissata dal datore di
lavoro” che quindi deciderà anche i riposi giornalieri e la loro durata.
In secondo luogo, specifica come
“Durante tale riposo il lavoratore potrà uscire dall’abitazione del datore di
lavoro, fatta salva in ogni caso la destinazione di tale intervallo
all’effettivo recupero delle energie psicofisiche”. Il Ccnl prescrive dunque
come il riposo debba essere effettivo e destinato al recupero delle energie
psicofisiche del lavoratore.
Quindi se è assicurato un effettivo e
sostanziale riposo, non è detto che lo stesso non possa essere goduto anche
all’interno dell’abitazione, fermo restando la totale inattività della
lavoratrice, che in quelle ore deve potersi dedicare alle proprie personali
attività (leggere un libro, guardarsi un programma televisivo, ecc…). A seconda
di come viene svolta quindi, anche l’attività di vigilanza può essere
considerata attività lavorativa, se non consente alla lavoratrice di dedicarsi
ai propri affari.
Il consiglio è quello di concordare fin
dall’inizio tali particolari, da inserire nella lettera di assunzione, onde
evitare ogni contestazione.