Ho
assunto una colf per le pulizie di casa. Una mattina, mentre stava sistemando i
fiori sul terrazzo, ha urtato un vaso, che è accidentalmente caduto sopra
l’automobile del vicino, parcheggiata proprio sotto. Il vicino adesso mi chiede
di risarcirgli il danno, che devo fare?
Ai
sensi dell’art. 2049 del codice civile “i padroni sono responsabili per i danni
arrecati dal fatto illecito dei loro domestici nell'esercizio delle incombenze
a cui sono adibiti”.
Nel
nostro ordinamento, in questo caso, si configura, dunque, una responsabilità
indiretta, ovvero una sorta di “responsabilità oggettiva”, che espone a obbligo
di risarcimento anche persone diverse da coloro che hanno commesso direttamente
e personalmente l'illecito: quando una collaboratrice domestica commette un
illecito nello svolgimento dei compiti a lei affidati, il datore di lavoro, è chiamato
a risponderne, essendo ritenuto “responsabile” in via indiretta e oggettiva.
La
responsabilità posta a carico del datore di lavoro ha per necessario
presupposto la sussistenza della colpa del lavoratore domestico, ovvero il
mancato utilizzo del grado di attenzione e prudenza normalmente richiesto nell’attendere
alle proprie funzioni e attività, con la conseguenza che nel caso di dimostrata
impossibilità del lavoratore di evitare il danno, ad esempio per caso fortuito
o forza maggiore, ovvero forze estranee contro cui lo stesso nulla avrebbe
comunque potuto fare, anche il datore di lavoro andrà esente da ogni
responsabilità.
Per
far fronte a tale tipo di responsabilità è necessario stipulare un’idonea
assicurazione per responsabilità civile contro terzi.