Abbiamo
assunto un’assistente familiare per mia madre che ha bisogno di assistenza
continua, offrendole anche vitto e alloggio. Come possiamo sopperire alle
esigenze di assistenza continua, nei giorni di riposo della lavoratrice?
L’art.
14 del Ccnl stabilisce che per i lavoratori conviventi il riposo settimanale
debba essere di 36 ore complessive:
- 24
ore, quindi un giorno intero (compresa la notte), coincidente obbligatoriamente
con la domenica: al comma 3, dello stesso articolo, si specifica che “il riposo
domenicale è irrinunciabile”;
-
12 ore, coincidente in un giorno infrasettimanale da scegliere in accordo tra
le parti e da indicare nella lettera di assunzione, in cui il lavoratore non
deve lavorare per un numero di ore superiore alla metà di quelle che
costituiscono la durata normale dell'orario di lavoro giornaliero: se l’orario
di lavoro giornaliero è fissato in 8 ore, il giorno di riposo infrasettimanale
il lavoratore dovrà lavorare non più di 4 ore.
A
quanto sopra si aggiunge il riposo intermedio, non retribuito, normalmente
nelle ore pomeridiane, non inferiore alle 2 ore giornaliere di effettivo riposo.
Nel
caso di prestazioni straordinarie effettuate nei giorni di riposo il lavoratore
ha diritto ad una retribuzione maggiorata pari a:
- al
60% della retribuzione globale di fatto (comprensiva di vitto e alloggio) in
caso di lavoro domenicale o effettuato in una delle giornate festive previste
dalla legge;
- al
40% della retribuzione globale di fatto in caso di lavoro nel riposo
infrasettimanale.
Attenzione
però, l’art. 16 del Ccnl sottolinea che in nessun caso il lavoro straordinario
può pregiudicare il riposo giornaliero del lavoratore, e quindi la prestazione
di lavoro straordinario deve essere sporadica o comunque non sistematica. Se
così non fosse il lavoro straordinario è illegittimo e dunque si deve
obbligatoriamente ricorrere ad un sostituto.
Per
le famiglie che necessitano di assistenza continua in presenza di familiari non
autosufficienti, il nuovo Ccnl ha introdotto, la possibilità di assumere dei c.d. lavoratori supplenti, ovvero
lavoratori conviventi o meno, da inquadrare nei livelli CS o DS, con
prestazioni limitate alla copertura dei giorni di riposo dei lavoratori titolari
dell’assistenza. In questo caso si applicherà una retribuzione maggiorata
rispetto alle retribuzioni ordinarie, prevista da un’apposita Tabella
contrattuale (Tabella G, nel 2015 €
7,15 orarie) che però è sempre inferiore rispetto alla retribuzione ordinaria che
spetterebbe ad una lavoratrice che prestasse “normalmente” lavoro domenicale (Tabella C nel 2015 € 6,64 + 60% ovvero
€ 10,096).