31 marzo 2015

L’infortunio della colf va denunciato entro 2 giorni

La mia colf, mentre stava pulendo un vetro, è scivolata dalla scala e si è fatta molto male ad un ginocchio. 
All'ospedale le hanno dato 15 giorni di prognosi, che cosa devo fare per denunciare l’infortunio?
Nel caso di infortunio occorso dalla lavoratrice “in occasione” del lavoro svolto e giudicato guaribile oltre i tre giorni, il datore di lavoro deve inoltrare apposita denuncia di infortunio, sia all’INAIL che all’Autorità di Pubblica Sicurezza, entro due giorni dal ricevimento del primo certificato medico o del referto del Pronto Soccorso oppure, in caso di pericolo di morte, entro 24 ore anche con telegramma o fax.
Ciò indipendentemente da ogni valutazione circa l’esistenza o meno dei presupposti di legge previsti per l’indennizzabilità: sarà poi l’INAIL che valuterà il caso e le circostanze in cui è avvenuto il sinistro.
La denuncia all’INAIL deve essere fatta inviando il modello 4 bis Prest (www.inail.it)  seguendo le relative istruzioni (www.inail.it) recentemente rinnovato dall’Istituto in alcune sue componenti, allegando il certificato medico consegnato dalla lavoratrice. 
Per i datori di lavoro domestico non è previsto l’obbligo di invio telematico, per cui ben può essere utilizzato il modello cartaceo, da consegnare direttamente allo sportello dell’Istituto o tramite raccomandata a/r (ai fini del rispetto dei termini fa fede il timbro di consegna all’ufficio postale). 
Per chi ha dimestichezza con i mezzi informatici è possibile utilizzare la PEC, rinvenibile sul sito istituzionale (http://www.inail.it) alla sezione “posta elettronica certificata” o chiamando il contact center 803.164 inps/inail.
Una copia della denuncia infortunio inviata all’Inail, deve essere trasmessa anche all’Autorità di Pubblica sicurezza del comune in cui è avvenuto l’infortunio: nei capoluoghi di provincia il Questore è anche autorità locale di pubblica sicurezza; negli altri comuni a ricoprire questo ruolo sono i funzionari preposti ai Commissariati di polizia; ove non siano istituiti tali commissariati, le attribuzioni di autorità locale di pubblica sicurezza sono esercitate dal Sindaco nella sua qualità di ufficiale del Governo.

In caso di denuncia mancata, tardiva, inesatta oppure incompleta, è prevista l'applicazione di una sanzione amministrativa (articolo 53, Testo Unico 1124/1965 e successive modifiche e integrazioni) del pagamento di una somma di denaro, quantificata – secondo il disposto dell'art. 1, comma 1177, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 – in un importo variabile da un minimo di € 1.290,00 ad un massimo di € 7.745,00.