3 aprile 2014

Colf e lavoratori supplenti



Mia madre ha bisogno di assistenza continua. Possiamo assumere una seconda persona che sostituisca l’assistente familiare durante le domeniche e i giovedì di riposo?
Il nuovo CCnl degli addetti ai servizi domestici e familiari, entrato in vigore lo scorso 1/7/2013, ha inserito un nuovo comma 9 all’articolo 15, proprio per andare incontro all’esigenza da parte delle famiglie, di ottenere la sostituzione dei lavoratori conviventi a tempo pieno, durante i riposi, onde assicurare la vigilanza continua su anziani non autosufficienti, senza tuttavia dover sostenere i costi delle maggiorazioni previste dal Ccnl per il lavoro domenicale o festivo.

Il datore di lavoro che abbia in servizio uno o più lavoratori a tempo pieno, addetti all’assistenza di persone non autosufficienti, inquadrati nei livelli CS o DS, potrà assumere in servizio uno o più lavoratori, conviventi o meno, da inquadrare nei livelli CS o DS, con prestazioni limitate alla copertura dei giorni di riposo dei lavoratori  titolari dell’assistenza. 
In questo caso infatti tali prestazioni saranno retribuite sulla base di una nuova tabella “G”, elaborata appositamente nel corso delle trattative per il rinnovo contrattuale ed aggiornata annualmente dall’apposita Commissione bilaterale.
Questa Tabella G indica in effetti delle retribuzioni che sono “maggiorate” rispetto a quelle indicate nella Tabella C, che si applica alle “normali” prestazioni ad ore, ma che sono inferiori a quelle che deriverebbero dall’applicazione della maggiorazione prevista dal Ccnl per le prestazioni festive o domenicali, pari al 60 per cento: per l’assistente familiare a persona non autosufficiente, ad esempio, inquadrata nella categoria CS, la Tabella G prevede una retribuzione oraria di € 7,14 (mentre secondo la Tabella C, per lo svolgimento di prestazioni lavorative domenicali o festive “ordinarie” o meglio, non supplenti, avrebbe dovuto percepire una retribuzione oraria di € 10,53 pari alla retribuzione prevista alla Tabella C, di € 6,58, maggiorata del 60%).
Nel caso di ricorso a c.d. “lavoratori supplenti”, sarà bene inserire nella lettera di assunzione che trattasi di prestazioni lavorative rese in sostituzione del lavoratore titolare ai sensi dell’art. 15 comma 9 del Ccnl, onde evitare spiacevoli contestazioni successive.