9 aprile 2014

Colf e certificato penale

Devo assumere una baby sitter per accudire i miei due bambini di 5 e 6 anni. Ho saputo che devo chiedere una certificazione in Tribunale. Di che cosa si tratta?
Il 7 aprile è entrato in vigore il Dlgs 39/2014 relativo alla lotta contro l’abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile, cosiddetta norma “antipedofilia”, che recepisce la Direttiva Comunitaria 2011/93/UE.
La norma prevede per i “datori di lavoro”, che intendono impiegare una persona nello svolgimento di attività professionali, che comportano, per le mansioni affidate, contatti diretti e regolari con i minori, l’obbligo di richiedere il certificato penale del casellario giudiziale prima di procedere alla stipula del contratto di lavoro, onde verificare che la stessa non abbia riportato condanne per reati di pedofilia o comunque misure interdittive all’esercizio di attività che comportino contatti diretti con minori.
Sono previste anche sanzioni molto salate per i datori di lavoro che non ottemperano a questo obbligo, prevedendo una sanzione amministrativa pecuniaria da € 10.000,00 a € 15.000,00.
Si tratta di una norma che ha gettato forte scompiglio tra le associazioni datoriali del lavoro domestico, che da più parti hanno rilevato come la norma avrebbe creato pesanti difficoltà alle famiglie generando sia la paralisi delle assunzioni che il ricorso al lavoro nero.
Fonti del ministero della Giustizia hanno chiarito che la norma, in primo luogo non è sicuramente retroattiva, e quindi non investe i lavoratori già in servizio alla data di entrata in vigore della normativa, ma soprattutto che comunque non investe i datori di lavoro domestico, in ragione della natura privatistica di tale rapporto di lavoro.
Quindi per babysitter e colf non andrà chiesto alcun certificato, anche se si attende una comunicazione ufficiale, magari con circolare esplicativa del Ministero, che ancora manca.
In attesa della conferma ufficiale dell’esclusione del lavoro domestico dall'ambito applicativo della normativa ad oggi è opportuno far firmare alla lavoratrice che si intende assumere un’autocertificazione in cui si afferma di non aver riportato condanne né misure interdittive per reati contro i minori (prostituzione minorile, pornografia minorile, pornografia virtuale, turismo sessuale e adescamento dei minorenni).