Ho
assunto una assistente familiare che vive con mia madre da oltre 5 anni. La
lavoratrice è una donna sola e dice di non aver bisogno delle ferie, tanto è
vero che già da qualche tempo non ne ha fatto più richiesta, né io le ho
chiesto se voleva prenderne. Ho sentito dire che le ferie non usufruite entro
18 mesi dall'anno di maturazione si perdono. E' vero anche per le colf? Nel
qual caso non potrà più chiedermi alcuna indennità a titolo di ferie, al
momento del licenziamento?
L'art. 18 del Ccnl proclama il diritto al godimento delle ferie come irrinunciabile, come
del resto previsto dall'art. 36 della nostra Costituzione e nonché dal D.Lgs. 8
aprile 2003, n. 66 che all'art. 10 stabilisce precisamente che un periodo
minimo di 4 settimane per ogni anno di servizio non può essere
sostituito dalla relativa indennità. Ciò significa che le ferie devono essere
godute (e non indennizzate) almeno per quattro settimane l'anno, di cui almeno
due settimane in modo continuativo, in quanto solo in questo modo è possibile
che le ferie realizzino lo scopo fondamentale che perseguono : il recupero
psico-fisico del lavoratore.
Sempre l'art. 18 del Ccnl,
stabilisce inoltre che “Esse potranno essere frazionate in non più di due
periodi all'anno, purché concordati tra le parti. La fruizione delle ferie,
deve aver luogo per almeno due settimane entro l’anno di maturazione e, per
almeno ulteriori due settimane, entro i 18 mesi successivi all’anno di
maturazione.”
La mancata fruizione delle
ferie entro il periodo prescritto, per giurisprudenza consolidata, non comporta
la decadenza dal diritto: ove in concreto le ferie non siano effettivamente fruite, anche senza responsabilità del datore di lavoro, spetta al lavoratore l'indennità
sostitutiva che ha, per un verso, carattere risarcitorio, in quanto idonea
a compensare il danno costituito dalla perdita di un bene (il riposo con
recupero delle energie psicofisiche, la possibilità di meglio dedicarsi a
relazioni familiari e sociali, l'opportunità di svolgere attività ricreative e
simili), restando indifferente l'eventuale responsabilità del datore di lavoro
per il mancato godimento delle stesse.
Nei rapporti di lavoro
ordinari spesso il datore di lavoro interviene per garantire il rispetto del
limite dei 18 mesi, imponendo le c.d.
“ferie forzate”, o predisponendo il c.d. “piano ferie”, e questo perchè la
mancata fruizione di ferie da parte dei lavoratori è soggetta a salate sanzioni
amministrative, e il datore di lavoro deve dimostrare di aver posto in essere
tutti gli accorgimenti possibili per garantire la fruizione delle ferie ai
propri lavoratori.
A quanto sopra si aggiunge
che ogni rinuncia, sarebbe contraria a norma imperativa, e quindi non potrebbe
esser fatta valere per negare il pagamento dell'indennità.