Lavoro come collaboratrice domestica presso una famiglia. Per le prossime vacanze estive, la datrice di lavoro mi ha chiesto di prendere le ferie dal 1 al 31 agosto, visto che in quel periodo sarà spesso fuori casa col marito e comunque dal 15 al 31 agosto saranno in ferie in montagna. Sono obbligata a prendere le ferie in quel periodo o posso rifiutarmi?
L'art. 18 del Ccnl dei lavoratori
domestici, al comma, stabilisce espressamente: “Il datore di lavoro, compatibilmente con le proprie esigenze e con
quelle del lavoratore, dovrà fissare il periodo di ferie, ferma restando la
possibilità di diverso accordo tra le parti, da giugno a settembre”.
Il potere di stabilire le ferie spetta,
dunque, al datore di lavoro, quale espressione del potere direttivo e
organizzativo che lo stesso esercita sul proprio dipendente, in detta
determinazione egli deve soltanto tener conto degli interessi del lavoratore:
al lavoratore infatti spetta la mera facoltà di indicare il periodo entro il
quale intende usufruire del riposo annuale, e deve farlo per tempo, con
apposita richiesta.
Nel lavoro domestico però vige una norma
particolare, imposta dall’ art. 19 del Ccnl che stabilisce, lapidariamente: “Durante le sospensioni del lavoro extraferiali, per esigenze del datore di lavoro,
sarà corrisposta al lavoratore la retribuzione globale di fatto, ivi compreso,
nel caso di lavoratore che usufruisca del vitto e dell’alloggio, il compenso
sostitutivo convenzionale, sempreché lo stesso non usufruisca durante tale
periodo di dette corresponsioni”.
Se dunque per esigenze proprie ed esclusive
del datore di lavoro, il rapporto di lavoro deve sospendersi, la lavoratrice ha
diritto ad ottenere il pagamento della normale retribuzione.
A monte si impone la necessità per il
datore di lavoro, nell’ambito dei suoi poteri organizzativi e direttivi, di concordare
sempre in largo anticipo il periodo di fruizione delle ferie, nel rispetto
degli interessi rilevanti e concreti del lavoratore, soprattutto quando il
rapporto di lavoro si svolge in regime di convivenza. Ciò significa che
l’eventuale rifiuto deve essere motivato da esigenze serie o da circostanze che
peserebbero negativamente sul lavoro: per esempio ciò che sicuramente il datore
di lavoro non può fare, è imporre la fruizione di ferie non ancora maturate,
che dovrebbero essere decurtate dalla retribuzione mensile. Proprio ciò che
l’art. 19 vuole evitare.