La questione di quali e in che percentuale le spettanze dovute ai lavoratori come tredicesima, ferie, liquidazione, straordinari... possano essere forfetizzate mensilmente in busta paga, rimane sempre una questione delicata.
Come Acli Colf abbiamo approfondito la questione già in passato (vedi link Osservatorio sul lavoro domestico) e siamo giunte ad una condivisa rispetto al cosiddetto Patto di Conglomerato, sottolineando come possa essere ammesso solo se dal patto risultino gli specifici titoli cui è riferibile la prestazione patrimoniale complessiva, poiché solo in tal caso è superabile la presunzione che il compenso convenuto è dovuto quale corrispettivo per la sola prestazione ordinaria e si rende possibile il controllo giudiziale circa l’effettivo riconoscimento al lavoratore dei diritti inderogabilmente spettanti per legge o per contratto” (Cass. 8255/10, Cass. sent. n. 8097 del 2002, n. 10395 del 1998, n. 7696 del 1996; 20 ottobre 1998, n. 10395).
E’ necessaria la specifica stipulazione scritta, in sede di lettera di assunzione, con specifica indicazione, sempre per iscritto, degli importi dovuti per le singole voci, in modo che possa essere verificabile la mancata violazione di norme inderogabili quali ad esempio la violazione dei minimi fissati dal contratto collettivo, o da quello individuale o addirittura dalle norme di legge.
Comunque, a prescindere dalla forma e dell’accordo tra le parti, NON possono far parte del patto di conglobamento l'indennità di FERIE e il Trattamento di Fine Rapporto.
L'indennità di ferie ai sensi della disciplina D.Lgs. 8 aprile 2003, n. 66, applicabile anche al lavoro domestico, ha carattere “eccezionale”, che può essere corrisposta solo in presenza di determinati presupposti, in considerazione della funzione riconosciuta alle ferie di ricostituzione delle energie fisiche e mentali del lavoratore. Inoltre il diritto alle ferie sia nella legge che nel contratto all'art. 18 è dichiarato “irrinunciabile”, e la forfettizzazione realizza una pratica esattamente contraria a tale principio.
Per il TFR invece, l'art. 2120 c.c. gli attribuisce una specifica funzione come emolumento OCCASIONALE diretto a indennizzare la perdita del posto di lavoro e stabilisce “Salvo diversa previsione dei contratti collettivi la retribuzione annua, ai fini del comma precedente, comprende tutte le somme, compreso l'equivalente delle prestazioni in natura, corrisposte in dipendenza del rapporto di lavoro, a titolo non occasionale e con esclusione di quanto è corrisposto a titolo di rimborso spese”.
In particolare nel caso delle colf e delle assistenti familiari la liquidazione del TFR alla fine del rapporto di lavoro può essere molto utile soprattutto nel caso in cui la prestazione lavorativa fosse realizzata in regime di conviva. In questi casi le lavoratrici perdono non solo il lavoro, ma anche l’alloggio. Per tanto la previsione generale del versamento del TFR alla fine del rapporto di lavoro ci sembra oltre modo sensata.
Ciò non toglie che le colf al pari degli altri lavoratori dipendenti, possano fare richiesta anticipata del TFR in determinate circostanze come da L.297/82 (fatti casi accordi derivanti da ccnl o accordi tra le parti comunque regolati):
- Rapporto di lavoro subordinato continuativo (dipendente pubblico o privato) da almeno otto anni, dunque stesso datore di lavoro;
- Misura massima del 70% dell'importo del TFR maturato in azienda;
- Una sola possibilità di richiesta;
Motivazioni ammissibili:
- Congedi per astensione facoltativa di maternità, formazione e formazione continua anche aziendale;
- Spese mediche per terapie, interventi, etc.
- Acquisto o costruzione della prima casa per se o per i figli, ristrutturazione straordinaria della casa di proprietà.