Ho assunto un’assistente familiare per fare compagnia a mia madre
anziana ma completamente autosufficiente: quale sarà il suo inquadramento e la
sua retribuzione?
L’art. 10 del Ccnl degli addetti ai servizi domestici intitolato
“inquadramento dei lavoratori”, fornisce una descrizione piuttosto dettagliata
delle mansioni corrispondenti ad ogni livello di inquadramento del lavoratore,
cui naturalmente corrisponderà un livello retributivo diverso.
Al suo interno si effettua una netta distinzione tra gli operatori
“addetti alla mera compagnia”, cui è attribuito il livello AS, gli addetti
all’assistenza personale di persona autosufficiente, cui è attribuito il
livello BS, e gli addetti all’assistenza di persona non autosufficiente, cui è
attribuito il livello CS.
Il primo requisito discriminante per l’attribuzione del livello AS
è che il lavoratore “non svolge alcuna prestazione lavorativa”, meno che mai,
dunque di assistenza né di cura della casa o della persona, e si limita a mere
funzioni di “compagnia” e intrattenimento. Il secondo requisito richiamato
dalla norma riguarda il fatto che la persona nei cui confronti viene svolta
tale attività deve essere autosufficiente.
Se dunque la lavoratrice si limita a questa invalicabile mansione
di mera compagnia e presenza, il livello di inquadramento, e pure la relativa
retribuzione, può essere identificato in AS.
In tutti gli altri casi in cui la lavoratrice svolge una funzione
ulteriore di assistenza e cura, anche minima della persona (ad esempio
sorveglia la somministrazione dei medicinali, prepara la cena o provvede alla
spesa) dovrà essere inquadrata nel livello superiore a seconda delle condizioni
effettive della persona assistita (autosufficiente o non autosufficiente), a
meno che non svolga mansioni che si limitano alla cura della casa (l’addetto
alle pulizie per due o tre volte alla settimana).