Ho
assunto un’assistente familiare per mia madre. Durante il periodo estivo la
trasferiamo in una casa in montagna, a pochi chilometri dalla città. Posso
chiedere alla lavoratrice di seguirci in montagna?
L’art. 32 del Ccnl prevede che il
lavoratore convivente, è tenuto, ove
richiesto dal datore di lavoro, a recarsi in trasferta, ovvero a seguire il
datore di lavoro o la persona alla cui cura egli è addetto, in soggiorni
temporanei in altro comune e/o in residenze secondarie.
Ciò significa che la lavoratrice
convivente a tempo pieno, è obbligata a svolgere la sua prestazione lavorativa
anche in luoghi diversi dall'usuale dimora del datore di lavoro o
dell’assistito (soggiorni temporanei o residenze secondarie).
Se però tale evenienza non è stata
preventivamente prevista nella lettera di assunzione, in modo sufficientemente
preciso, e non con formule generiche o di stile, la lavoratrice ha diritto ad
una diaria giornaliera pari al 20% della retribuzione minima tabellare
giornaliera di cui alla Tabella A del Ccnl per ogni giorno di trasferta.
Se il soggiorno temporaneo è dunque una
routine per il datore di lavoro o per l’assistito, è bene fin da subito inserire
un’apposita clausola nella lettera di assunzione, in cui si farà menzione del
periodo di trasferta e del luogo, onde evitare il pagamento della diaria.