So che le assistenti familiari hanno diritto a 36 ore di riposo
settimanali, di cui 24 ore domenicali. Posso accordarmi con la
lavoratrice per spezzare il riposo domenicale in due mezze giornate?
L’art. 5 del Ccnl stabilisce chiaramente che il riposo domenicale è irrinunciabile. Durante la domenica è possibile richiedere alla lavoratrice prestazioni lavorative:
- solo per esigenze imprevedibili e che non possano altrimenti essere soddisfatte;
- a patto che sia concesso un egual numero di ore di riposo non retribuito nella giornata immediatamente successiva;
- e che le ore così lavorate siano comunque retribuite con la maggiorazione del 60% della retribuzione globale di fatto.
La sostituzione del riposo domenicale con due mezze giornate non è dunque possibile, è possibile però sostituire l’intera giornata della domenica con altra giornata intera, in modo che alla lavoratrice siano sempre assicurate 24 ore di riposo ogni 7 giorni.
Il comma 4 dell’art. 15 del Ccnl, prevede, infatti, che “Qualora il
lavoratore professi una fede religiosa che preveda la solennizzazione in
giorno diverso dalla domenica, le parti potranno accordarsi sulla
sostituzione, a tutti gli effetti contrattuali, della domenica con altra
giornata”.
Grazie a questa disposizione, dunque, le parti possono semmai accordarsi per la sostituzione dell’intera giornata domenicale con altra giornata, che
il lavoratore dichiara di solennizzare per motivi religiosi (ad esempio
per chi professi fede musulmana: il venerdì). In questo caso l’accordo
deve risultare chiaramente dalla lettera di assunzione.