L’art. 18 del Ccnl prevede che al
lavoratore venga corrisposta l’intera retribuzione globale di fatto, corrispondente
alla retribuzione monetaria concordata tra le parti (€ 990,00 nel caso di
Maria) maggiorata del compenso sostitutivo di vitto e alloggio, ove durante il
periodo di ferie, non ne usufruisca in natura.
Il compenso sostitutivo di vitto e
alloggio è l’indennità, fissata annualmente dalla commissione sindacale che si
riunisce per aggiornare gli importi delle retribuzioni minime. Tale importo
rappresenta un valore “convenzionale”, che si aggiunge alla retribuzione
monetaria, per il fatto che la lavoratrice usufruisce in natura, dell’ospitalità in casa del datore di lavoro, per fini
di servizio, e dei pasti giornalieri.
Potremmo quindi definirlo un plusvalore,
di cui la lavoratrice usufruisce non monetariamente, ma in natura, e che si
aggiunge alla retribuzione monetaria quando è necessario calcolare alcuni
emolumenti, tra cui ferie, tredicesima, TFR, straordinario ecc… Per il 2014
l’indennità di vitto e alloggio giornaliera è fissata in € 5,39 giornalieri (€
1,88 per il pranzo; € 1,88 per la cena; € 1,63 per l’alloggio).
In genere, la lavoratrice, lascerà
temporaneamente la casa del datore di lavoro, per farvi ritorno alla fine del
periodo di ferie, e quindi non usufruirà in natura né dell’ospitalità né dei
pasti giornalieri, cui provvederà da sola: in questo caso il datore di lavoro
per il periodo di ferie corrisponderà anche il compenso sostitutivo di vitto e
alloggio (nel caso di Maria € 990,00 + € 140,14 ovvero € 5,39 x 26 giorni
lavorativi in un mese).