18 giugno 2014

Colf durante le ferie si paga il vitto e alloggio

Mi chiamo Maria e ho iniziato a lavorare presso una famiglia come assistente familiare convivente, per € 990,00 mensili. Con l’approssimarsi del periodo estivo, ho concordato con la datrice di lavoro il godimento delle mie ferie ad agosto. Quale sarà la mia retribuzione? Sarà la stessa, “come se avessi lavorato” o inferiore?
L’art. 18 del Ccnl prevede che al lavoratore venga corrisposta l’intera retribuzione globale di fatto, corrispondente alla retribuzione monetaria concordata tra le parti (€ 990,00 nel caso di Maria) maggiorata del compenso sostitutivo di vitto e alloggio, ove durante il periodo di ferie, non ne usufruisca in natura.
Il compenso sostitutivo di vitto e alloggio è l’indennità, fissata annualmente dalla commissione sindacale che si riunisce per aggiornare gli importi delle retribuzioni minime. Tale importo rappresenta un valore “convenzionale”, che si aggiunge alla retribuzione monetaria, per il fatto che la lavoratrice usufruisce in natura, dell’ospitalità in casa del datore di lavoro, per fini di servizio, e dei pasti giornalieri.
Potremmo quindi definirlo un plusvalore, di cui la lavoratrice usufruisce non monetariamente, ma in natura, e che si aggiunge alla retribuzione monetaria quando è necessario calcolare alcuni emolumenti, tra cui ferie, tredicesima, TFR, straordinario ecc… Per il 2014 l’indennità di vitto e alloggio giornaliera è fissata in € 5,39 giornalieri (€ 1,88 per il pranzo; € 1,88 per la cena; € 1,63 per l’alloggio).
In genere, la lavoratrice, lascerà temporaneamente la casa del datore di lavoro, per farvi ritorno alla fine del periodo di ferie, e quindi non usufruirà in natura né dell’ospitalità né dei pasti giornalieri, cui provvederà da sola: in questo caso il datore di lavoro per il periodo di ferie corrisponderà anche il compenso sostitutivo di vitto e alloggio (nel caso di Maria € 990,00 + € 140,14 ovvero € 5,39 x 26 giorni lavorativi in un mese).