20 aprile 2015

Infortunio della Colf: se c’è responsabilità interviene Cassa Colf

Da qualche trimestre ho aderito alla Cassa Colf tramite il versamento dei contributi di assistenza contrattuale relativi alla colf che mi aiuta nelle faccende di casa. Mi hanno parlato delle prestazioni a favore dei lavoratori ma, ci sono prestazioni a favore del datore di lavoro?
Il regolamento della Cassa Colf (art. 7 n. 3 intitolato “Assicurazione della Responsabilità Civile verso prestatori di lavoro (R.C.O.)”), indica tra le prestazioni previste a beneficio dei datori di lavoro, una copertura assicurativa “per il caso in cui il prestatore di lavoro o, nell’ipotesi di morte, i suoi beneficiari o soltanto alcuni di essi, avanzino nei confronti del datore di lavoro stesso, pretese a titolo di responsabilità civile, e si obbliga a tenere indenne il datore di lavoro domestico iscritto alla CAS.SA.COLF, nei limiti indicati al successivo comma, di quanto questi sia tenuto a pagare (capitali, interessi e spese)”.
La garanzia entra in funzione per il caso di infortunio occorso al lavoratore, di cui il datore di lavoro sia in qualche modo civilmente responsabile, perché ad esempio non ha adempiuto ai propri obblighi di protezione e sicurezza: è il caso della lavoratrice che rimane fulminata per l’inesistenza del c.d. salvavita in casa (considerato dispositivo minimo di sicurezza domestica).
Essa copre anche l’infortunio in itinere, ovvero l’infortunio occorso al lavoratore nel tragitto di andata e ritorno che lo stesso deve percorrere tra la sua abitazione e il luogo di lavoro, solo, però, se ed in quanto lo stesso venga riconosciuto dall’INAIL, mentre restano escluse le malattie professionali.
La garanzia è prestata per ogni singolo datore di lavoro iscritto alla cassa Colf, per un massimo di € 50.000,00 per ciascun sinistro, e comunque di € 50.000,00 per ogni anno.
Rimangono espressamente escluse dalla garanzia i danni provocati a terzi dalla lavoratrice e quindi la c.d. responsabilità civile verso terzi, per cui dovrà stipularsi apposita garanzia assicurativa privata.
Regolamento cassacolf