5 gennaio 2015

La colf ha diritto al riposo per le feste natalizie

Lavoro come assistente familiare presso una signora non autosufficiente, in regime di convivenza. 
Per le prossime festività natalizie posso assentarmi dal lavoro? Ho comunque diritto alla retribuzione?

L’art. 17 del Ccnl dei servizi domestici e familiari, indica chiaramente l’elenco delle festività c.d. “comandate”, tra cui sono indubbiamente inserite le ricorrenze natalizie: Natale (25 dicembre), Santo Stefano (26 dicembre), Capodanno (1 gennaio) e 6 gennaio.
In tali giornate deve essere assicurato il completo riposo, fermo restando “l’obbligo di corrispondere la normale retribuzione”, da parte del datore di lavoro.
Assentarsi nei giorni delle festività natalizie è dunque un diritto della lavoratrice, anche in regime di convivenza, che potrà assentarsi dal lavoro e dedicarsi alle proprie attitudini ed esigenze personali, per l’intera giornata e fino alla mattina dopo.
Nel caso in cui la lavoratrice dovesse prestare attività lavorativa “ordinaria”, essa ha diritto al riconoscimento di una maggiorazione pari al 60% della retribuzione globale di fatto, composta dalla retribuzione monetaria concordata e l’indennità di vitto e alloggio.
L’art. 15, comma 9, del nuovo Ccnl, siglato lo scorso anno, venendo incontro alle esigenze delle famiglie in cui vivono anziani bisognosi di assistenza continua, ha introdotto la possibilità di assumere in questi casi del lavoratori c.d. “supplenti”: il datore di lavoro che abbia in servizio uno o più lavoratori a tempo pieno addetti all’assistenza di persone non autosufficienti, potrà infatti assumere in servizio uno o più lavoratori, da inquadrare nei livelli CS o DS, con prestazioni limitate alla copertura dei giorni di riposo dei lavoratori titolari dell’assistenza.
In questo caso tali prestazioni saranno retribuite sulla base, di un’apposita tabella retributiva (tabella “G”): ciò consente un notevole risparmio al datore di lavoro, che potrà usufruire di un lavoratore “in sostituzione” del lavoratore c.d. “titolare”, per i giorni festivi e di riposo, senza tuttavia essere costretto a versare una retribuzione superiore del 60% a quella ordinaria.
Per il 2014, infatti un lavoratore supplente potrà essere retribuito con una retribuzione oraria di € 7,14 contro una retribuzione oraria di € 10,38, dovuto al lavoratore “titolare” costretto a prestare lavoro straordinario festivo.