22 gennaio 2015

Anche la colf ha diritto alla maternità anticipata

Sono incinta di tre mesi e lavoro come colf per circa 30 ore settimanali. Ho avuto qualche problema e il dottore mi ha consigliato riposo assoluto fino alla fine della gravidanza: cosa devo fare? Riceverò comunque la retribuzione o devo mettermi in malattia?

Anche alla lavoratrice domestica spetta la c.d. maternità anticipata ovvero il diritto di astenersi dal lavoro nei primi sette mesi di gravidanza, prima, dunque, che inizi il periodo di congedo obbligatorio, due mesi prima della data presunta del parto, qualora:
  • si trovi in condizioni di lavoro o ambientali pregiudizievoli per la gravidanza, con impossibilità di spostamento ad altre mansioni,

    oppure
     
  • si trovi in condizione di gravidanza a rischio per patologie legate alla gestazione, gravi complicanze o di preesistenti forme morbose che si presume possano essere aggravate dallo stato di gravidanza.
La lavoratrice deve inoltrare apposita domanda presso gli uffici della Direzione territoriale del lavoro (Dtl) o della Asl di residenza, allegando il certificato di gravidanza del proprio medico ed il certificato che attesta la gravidanza a rischio. La Asl di appartenenza effettua una verifica della effettiva presenza delle condizioni di rischio della gravidanza, ed entro sette giorni dalla richiesta, sarà emesso il certificato di astensione anticipata. Inoltrata la domanda alla Asl o alla Dtl, la lavoratrice potrà astenersi dal lavoro, inviando il certificato medico di malattia al datore di lavoro, salvo poi consegnare il certificato di astensione anticipata quando sarà disponibile: l’autorizzazione all’astensione, è retroattiva e decorre dal momento della domanda, per cui i giorni di malattia effettuati si trasformano in giorni di maternità anticipata.
L’interdizione anticipata è “maternità” a tutti gli effetti e quindi si ha diritto a tutti gli emolumenti previsti in questo caso:
  • indennità di maternità, pari all’80% della retribuzione globale di fatto convenzionale (comprensiva dell’eventuale indennità di vitto e alloggio e di tredicesima), che verrà erogata dall’Inps sulla base di apposita domanda da inoltrare allegando il certificato di gravidanza a rischio;
     
  • durante il periodo di maternità anticipata si matura normalmente sia la quota di Tfr che di ferie, oltre alla quota di tredicesima (il 20%) non erogata dall’Istituto, la cui erogazione rimane a totale carico del datore di lavoro;
     
  • la contribuzione è figurativa: il datore di lavoro sospenderà il pagamento dei contributi che saranno “versati figurativamente” dall’Inps;
     
  • i periodi di maternità sono computati a tutti gli effetti nell’anzianità di servizio, quindi ad esempio anche per eventuali scatti di anzianità.