6 marzo 2014

Colf e superminimo individuale

Ho assunto un’assistente familiare per assistere mio padre, che ha una invalidità civile che lo rende non autosufficiente. Con lei ho concordato una retribuzione che è superiore ai minimi di circa € 20,00. Visto che i minimi contrattuali sono aggiornati all’inizio di ogni anno, devo aggiungere i € 20,00 alla retribuzione minima, o posso continuare a corrispondere la stessa retribuzione, essendo già superiore ai minimi?

In forza dell’art. 37 Ccnl degli addetti ai servizi domestici, i minimi contrattuali delle colf vengono aggiornati annualmente dall’apposita Commissione, che si riunisce entro i primi mesi dell’anno.
Può succedere, che tra lavoratore e datore di lavoro venga previsto un c.d. “superminimo”, il cui scopo è quello di riconoscere, al primo, una retribuzione superiore rispetto a quella prevista dalla contrattazione collettiva, che sarà dunque il risultato della somma tra minimo contrattuale e superminimo individuale.
Di norma, in caso di aumento retribuivo previsto dalla contrattazione collettiva, il superminimo individuale è assorbibile: in tal senso si sono espresse da tempo numerose decisioni giurisprudenziali secondo le quali sussiste nell’ordinamento un generale principio di assorbimento della maggiore retribuzione individuale, globalmente considerata, in quella successivamente spettante per contrattazione collettiva.
In questo caso, l’aumento retributivo conseguente all’aggiornamento dei minimi, non si somma al superminimo fissato nel contratto individuale, e quest'ultimo si riduce progressivamente. Nel caso di specie, se dall’aggiornamento dei minimi deriva un aumento di € 3,00 della retribuzione, il superminimo da € 20,00 si riduce a € 17,00 con il risultato che la retribuzione globalmente considerata non subirà variazioni, almeno fino a quando gli aumenti contrattuali non ridurranno a zero il superminimo.
Questa regola generale presenta delle eccezioni, e il superminimo non è assorbibile qualora:
  • datore di lavoro e lavoratore stabiliscano espressamente che il superminimo non è assorbibile, con una clausola espressa prevista nel contratto individuale, oppure con comportamenti concludenti: può anche accadere che pur mancando una espressa pattuizione in tal senso, in occasione di precedenti rinnovi contrattuali il datore di lavoro abbia considerato il superminimo non assorbibile, sommandone l’importo alle retribuzioni minime.
  • datore di lavoro e lavoratore abbiano voluto attribuire al superminimo la natura di un compenso speciale strettamente collegato a particolari meriti o alla speciale qualità o alla maggiore onerosità delle mansioni svolte dal dipendente, prevedendone specificatamente tale natura nel contratto.