29 settembre 2016

A Madrid un Congresso internazionale sul lavoro domestico


Il prossimo 1 e 2 ottobre, a Madrid, si svolgerà il 1° Congresso "Empleo de hogar y cuidados", incontro nato dalla sinergia delle componenti del Grupo de Tùrin Gruppo di Torino - piattaforma nata per promuovere il dibattito nel settore del lavoro domestico, grazie all'incontro di varie militanti, esperte, tecniche (appartenenti ad associazioni e ad enti pubblici), che parteciparano al corso di formazione dell'ILO a Torino nel 2011, nel quale anche la nostra associazione ebbe la possibilità di partecipare. Oggi il Gruppo è composto da molteplici soggetti che da anni sono impegnati per la difesa del lavoro domestico, e nel promuovere questo appuntamento internazionale, hanno ottenuto l'avvallo del Comune di Madrid, guidato dal Sindaco Manuela Carmena, cui si è aggiunta anche la collaborazione della Direzione generale del Ministero per la parità tra donne e uomini.

I lavori di queste due giornate si focalizzeranno sul lavoro domestico e di cura. Infatti, nonostante la sua crescente importanza economica e sociale, esso rimane una delle forme di lavoro più precario,  non sicuro e mal pagato anche in Spagna. Tale condizione espone le migliaia di lavoratrici e lavoratori domestici impiegati in questo settore ad una vulnerabilità giuridica e sociale. Per questo motivo il Congresso si propone di rimettere a tema la tutela del lavoro domestico.
In questi giorni, inoltre, sono in corso alcuni laboratori, cui stanno partecipando moltissime donne raccolte nell'officina  #in_teli_gente, finalizzati a elaborare proposte e discussioni che saranno poi successivamente presentate nel corso del Congresso.
Le Acli Colf sono state invitate per approfondire la situazione della tutela dei diritti in Italia e della contrattazione collettiva, le forme di sostegno per chi perde il lavoro (Naspi), e il processo di Retifica della C189 da parte del governo italiano (2012). Un'occasione molto importante per la nostra associazione per creare sinergie anche a livello europeo  e per promuovere ancora di più la tutela dei diritti per milioni di colf e badanti che lavorano in Europa!
Per maggiori dettagli:

- Congresso internazionale dei lavoratori domestici spagnoli
- Programma
- Comune di Madrid
- Articolo El Pais

28 settembre 2016

La Cassa Colf

Le Acli Colf e il Patronato Acli promuovono la Cassa Colf, attiva dal 2010, che fornisce prestazioni assistenziali integrative a favore dei lavoratori domestici, ma anche importanti tutele per i datori di lavoro.
 
Si finanzia attraverso un contributo aggiuntivo di €0,03 per ogni ora di lavoro, di cui € 0,02 a carico del datore di lavoro ed il restante 0,01 a carico del lavoratore.
 
Per quanti decidono di applicare il Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro domestico l'iscrizione è obbligatoria  e avviene automaticamente. Il versamento dei contributi è a carico del datore di lavoro che trimestralmente versa i contributi previdenziali all'Inps.
 
Per maggiori approfondimento in proprosito si consiglia di recarsi ad uno sportello del Patronato Acli

27 settembre 2016

Dal Mondo: anche la Giamaica ha firmato la Convenzione ILO

Un'ottima notizia arriva dalla Giamaica. Lo scorso giovedì 22 settembre, il primo ministro giamaicano Andrew Holness, in occasione della sua partecipazione ai lavori dell'Onu, ha dichiarato che il suo paese ha finalmente firmato la Convenzione ILO C189.
 
Nel quadro di un impegno teso a promuovere il lavoro dignitoso per tutti, l'emancipazione femminile e i diritti dei lavoratori domestici, Holness - che oltretutto ha invitato anche altri paesi ad aderire, ha affermato che la firma sarà a breve depositata dall'ambasciata giamaicana presso l'ufficio internazionale del lavoro a Ginevra.

20 settembre 2016

Le Acli Colf ricordano il Presidente Ciampi

 Il Presidente Ciampi con Luigi Bobba e Lidia Obando
A pochi giorni dalla sua scomparsa, le Acli Colf ricordano con affetto e stima il Presidente Carlo Azeglio Ciampi che ebbero il piacere di incontrare al Quirinale in occasione della loro visita nel corso della XVI Assemblea nazionale "Le reti di cura".
Era la mattina del 10 marzo 2005 quando una rappresentanza delle delegate al Congresso (guidate dall'allora Responsabile nazionale delle Acli Colf, Lidia Obando e dal Presidente nazionale delle Acli, Luigi Bobba) incontrò Carlo Azeglio Ciampi, il "Presidente di tutti".
Nel corso del colloquio, in cui il Presidente Bobba ricordò l'importante lavoro associativo, formativo e professionale della nostra Associazione, il Presidente Ciampi espresse gratitudine per il contributo significativo offerto alle famiglie e al mondo del lavoro "per aver realizzato l'insieme di quei valori, come il rispetto per l'altro, la solidarietà e l'equità sui quali si fondano la nostra Carta Costituzionale europea". 

 Il Presidente Ciampi con Luigi Bobba, Pina Brustolin 
(già responsabile nazionale Acli Colf)
In quel frangente il Presidente Ciampi ebbe parole di riconoscenza anche per gli immigrati, considerati una risorsa preziosa per la società perché capaci di rispondere ai bisogni delle famiglie ed alle sue trasformazioni.

Un incontro intenso, dunque, a cui si lega il ricordo e l'ammirazione delle Acli Colf per un grande Statista e per un uomo che attraverso l'impegno civile e politico ha contribuito a rafforzare il senso ed il profondo rispetto per le Istituzioni.







19 settembre 2016

... non solo lavoratrici!!

Condividiamo alcune foto e immagini tratte dall'incontro e dalla Mostra fotografica realizzata dalle Acli Colf di Como Nuove Cittadine. Non solo lavoratrici domestiche e inaugurata lo scorso 17 settembre presso la Pagoda del Capitale Sociale - Fiera Isola che c'è - Villaguardia (CO). La Mostra è all'interno di un progetto più ampio che si pone l'obiettivo di dar voce a lavoratrici domestiche e di cura attraverso varie forme artistiche - immagini, scrittura, pittura - , mettendo al centro la persona e non solo la professione.
Per informazioni sulla Mostra potete contattare Acli Colf di Como 3496656792
(Il progetto è stato finanziato con il contributo del 5x1000)





18 settembre 2016

In caso di decesso, la colf in gravidanza si può licenziare

Ho assunto un’assistente familiare per mia nonna che era già non autosufficiente ed è peggiorata negli ultimi tre mesi, tanto che è venuta a mancare due giorni fa. L’assistente familiare che avevamo assunto per vivere con lei ci aveva già comunicato da qualche mese, di essere incinta. Come devo comportarmi con l’assistente familiare? Posso licenziarla?


L'art. 24 comma 3, del Ccnl dei lavoratori domestici e familiari prevede che “Dall'inizio della gravidanza, purché intervenuta nel corso del rapporto di lavoro, e fino alla cessazione del congedo di maternità, la lavoratrice non può essere licenziata, salvo che per giusta causa.

Per i rapporti di lavoro disciplinati dal CCNL quindi, il divieto di licenziamento, inizia a decorrere dall'inizio della gravidanza fino alla cessazione del congedo obbligatorio.

Sul tema del licenziamento della collaboratrice domestica in stato di gravidanza, per la morte del datore di lavoro, non esiste una norma specifica, e deve quindi farsi riferimento alle norme generali e ai criteri di equità, evincibili dal Dlgs 151/2001 recante norme sulla tutela della maternità.

Tale legge prevede espressamente l’esclusione dal rapporto di lavoro domestico di alcune norme, ma può indubbiamente servire a fornire dei criteri interpretativi utili nei casi non espressamente previsti. In particolare, l'art. 54 del Dlgs 151/2001 prevede le ipotesi in cui il divieto non si applica, trattandosi di ipotesi in cui la prestazione lavorativa della lavoratrice non è oggettivamente proseguibile:

- colpa grave ( o il CCNL parla di giusta causa);

- scadenza del termine o ultimazione della prestazione;

- esito negativo della prova;

- cessazione dell'attività aziendale;

Tale ultima ipotesi appare assimilabile per analogia a quella di “morte del datore di lavoro o dell'assistito” in quanto contempla un'ipotesi concettualmente analoga: in entrambi i casi la prestazione lavorativa non trova più ragion d’essere perché non è materialmente proseguibile e quindi viene meno in radice ogni “rischio” di discriminazione della lavoratrice in gravidanza, che è lo specifico scopo della norma.

In definitiva in caso di decesso del datore di lavoro o della persona assistita (a seconda della persona cui è diretta la prestazione lavorativa) si potrà liberamente procedere al licenziamento della lavoratrice, che comunque potrà fare domanda di assegno di maternità se in possesso dei requisiti previsti dalla legge per goderne.

L'INPS riconosce il diritto all'indennità di maternità, se risultano versati, o dovuti:

-52 settimane negli ultimi 24 mesi che precedono l'inizio della astensione obbligatoria;

-26 settimane negli ultimi 12 mesi  che precedono l'inizio della astensione obbligatoria;

Il diritto all’indennità di maternità, spetta indipendentemente dall’effettivo godimento, al momento della domanda di prestazione, di un rapporto di lavoro essendo sufficiente il rispetto di tali requisiti.

15 settembre 2016

Domani il 49° incontro studi delle Acli

Popolo e democrazia sono il centro del prossimo incontro nazionale di studi delle Acli  - Passione popolare, la democrazia scritta e quella che scriveremo - che si svolgerà a Roma (Centro Congressi Augustinianum) venerdì 16 e sabato 17 settembre 2017.
Con l'aiuto di studiosi, testimoni ed esperti si rifletterà su come vive e cambia il popolo italiano, su quale rapporto si instaura la democrazia tra la politica e le derive populiste e su come collaborare con la Chiesa Italiana per rafforzarne la dimensione popolare.
Per maggiori info:

14 settembre 2016

Colf: solo in caso di trasferimento in altro comune è dovuta una maggiorazione

Per ragioni di comodità e vicinanza abbiamo dovuto trasferire mia madre dal centro della città in periferia. L'assistente familiare non è stata molto contenta della decisione e ora pretende che le paghiamo una maggiorazione per il fatto che adesso impiega più di 30 minuti a raggiungere il posto di lavoro. Ha ragione?

Nel rapporto di lavoro domestico, il trasferimento del datore di lavoro o dell’assistito da una parte all’altra della città non da diritto ad alcuna maggiorazione a meno che il trasferimento interessi lo spostamento da un comune all’altro, indipendentemente dalla effettiva distanza chilometrica esistente tra il luogo originario e il luogo di trasferimento.
L’art. 31 del Ccnl stabilisce, infatti che:  “In caso di trasferimento in altro Comune, il lavoratore deve essere preavvisato, per iscritto, almeno 15 giorni prima. Al lavoratore trasferito deve essere corrisposta, per i primi 15 giorni di assegnazione alla nuova sede di lavoro, una diaria pari al 20% della retribuzione globale di fatto afferente tale periodo”.
E’ dunque prevista una diaria giornaliera (una maggiorazione) pari al 20% della retribuzione globale di fatto (quindi comprensiva di vitto e alloggio) solo se il trasferimento avviene verso un Comune diverso e comunque per un periodo limitato ai primi quindici giorni di lavoro presso la nuova sede.
La richiesta di una maggiorazione nel caso di trasferimento da una parte all’altra della città, anche se condivisibile, a causa dell’aumento dei costi di trasporto, non è dunque contrattualmente prevista e rientra dunque nella libera contrattazione delle parti, che rimangono libere di regolare i rapporti tra loro, in senso migliorativo.