12 novembre 2015

La colf in gravidanza matura ferie e TFR

L'assistente familiare di mia madre mi ha comunicato di essere incinta: vige il divieto di licenziamento anche per colf fino ad un anno di età del bambino? Come devo comportarmi con la retribuzione e i contributi?

Anche per le assistenti familiari vige il divieto di licenziamento in gravidanza, che differisce però da quello delle altre lavoratrici, per la durata: recita infatti l'art. 24 del Ccnl “Dall'inizio della gravidanza, purché intervenuta nel corso del rapporto di lavoro, e fino alla cessazione del congedo di maternità, la lavoratrice non può essere licenziata, salvo che per giusta causa”. Quindi il divieto di licenziamento della lavoratrice domestica si protrae solo fino alla fine del periodo di congedo obbligatorio, e non prosegue fino al compimento di un anno di età del bambino. La lavoratrice in stato di gravidanza dovrà semplicemente consegnare il certificato medico da cui si evince la data presunta del parto, e che farà fede per il conteggio dell'inizio del periodo di congedo obbligatorio, in cui la lavoratrice deve obbligatoriamente astenersi da ogni attività lavorativa.

Tale periodo:

– inizia 2 mesi prima la data presunta del parto, salvo che vi siano pericoli per la gravidanza, nel qual caso la lavoratrice chiederà di accedere alla maternità anticipata, come previsto dall'art. 17 Legge 151/2001, oppure salvo che, la lavoratrice chieda esplicitamente di posticipare l'inizio del periodo di astensione fino a 1 mese prima della data presunta del parto;

-        si protrae per il periodo eventualmente intercorrente tra tale data e quella effettiva del parto;

-        termina 3 mesi dopo la data del parto, salvo che la lavoratrice abbia optato per la flessibilità del congedo,  posticipando l'inizio del periodo di astensione a 1 mese prima del parto, nel qual caso si estende fino a 4 mesi dopo;

Per tale periodo la lavoratrice potrà fare domanda all’INPS per ottenere l’indennità di maternità, che coprirà l’80% della retribuzione globale di fatto, ed è assistita dalla contribuzione figurativa: durante tale periodo il datore di lavoro sospenderà infatti sia la contribuzione che la retribuzione,  che saranno a carico dell’INPS, ad esclusione di ferie e TFR per l'intero importo, e tredicesima, per la parte che residua (ovvero il 20%, visto che l'INPS eroga l'80% della retribuzione globale di fatto)
 
La maternità è uno dei motivi per cui l’art. 7 Ccnl prevede espressamente la possibilità di stipulare con altra lavoratrice un contratto a tempo determinato, che eventualmente, nel caso in cui la lavoratrice non si sentisse di rientrare, può essere convertito a tempo indeterminato.
 
Il nuovo Ccnl ha rafforzato la tutela contro i licenziamenti della lavoratrice madre, introducendo un nuovo art. 39 secondo cui: “I termini di preavviso di cui al comma precedente, saranno raddoppiati nell’eventualità in cui il datore di lavoro intimi il licenziamento prima del trentunesimo giorno successivo al termine del congedo per maternità”. Quindi nel caso in cui, al termine del congedo obbligatorio, alla scadenza dei tre mesi successivi al parto, il datore di lavoro intimi il licenziamento entro i successivi 30 giorni, dovrà osservare un preavviso doppio rispetto a quello ordinario.