23 gennaio 2014

Colf: contratto per lavoro notturno


Ho avuto un colloquio con una famiglia, la quale mi chiede di “passare la notte” presso la nonna, che è anziana ma completamente autosufficiente, per cui avrei soltanto compiti di vigilanza e presenza, magari pronta ad intervenire se dovesse aver bisogno di qualche cosa. Che tipo di contratto dovrebbero farmi? E quanto posso chiedere?


L’art. 12 del Contratto nazionale del lavoro dei lavoratori domestici e familiari (Ccnl) prevede proprio l’ipotesi in cui il personale viene assunto esclusivamente per “garantire la presenza notturna”: si tratta delle c.d. prestazioni di “attesa” in cui, appunto, l’assistente familiare viene assunta esclusivamente per assicurare una presenza notturna, “in attesa” che possa essere richiesto il suo intervento, per una qualsiasi necessità.
Ciò è tanto vero che il contratto prescrive specificatamente che:

il datore di lavoro ha comunque l’obbligo di assicurare al lavoratore il completo riposo notturno in un alloggio idoneo, confermando che in tale tipo di contratto, l’unico obbligo facente parte della prestazione lavorativa è la mera presenza inattiva;

- qualora venissero richieste al lavoratore prestazioni diverse dalla mera presenza (ad esempio perché la signora nel pieno della notte richiede una tazza di latte) queste saranno retribuite sulla base delle “normali” retribuzioni previste per i lavoratori non conviventi (Tabella C allegata al contratto), con le eventuali maggiorazioni contrattuali (25% per il lavoro notturno prestato dalle ore 6.00 alle ore 22.00; 50%, se prestato dalle ore 22.00 alle ore 6.00; del 60%, se prestato di domenica o in una delle festività indicate nell’art. 17) e limitatamente al tempo effettivamente impiegato per svolgere la funzione richiesta.

Per tali prestazioni di mera “attesa”, il Ccnl prevede un’apposita retribuzione – Tabella E – su base mensile (nel 2013 € 637,14), sempre che il contratto sia stipulato in forma scritta, con precisa indicazione che trattasi di prestazioni di attesa, e che l’orario di lavoro sia interamente ricompreso tra le 21.00 e le 8.00.