17 settembre 2014

Colf e permessi studio o formazione

Sono stata assunta come assistente familiare presso una famiglia. Posso chiedere dei permessi per frequentare il corso di italiano che mi servirà a rinnovare il permesso di soggiorno?

L'articolo 9 del Contratto collettivo nazionale (Ccnl) dei lavoratori domestici e familiari, entrato in vigore lo scorso 1° luglio 2013  prevede la possibilità di usufruire del monte ore annuo di 40 ore di permessi retribuiti per formazione professionale, anche “per le attività formative necessarie al rinnovo dei titoli di soggiorno” secondo la normativa vigente.
Dal marzo 2012, infatti, lo straniero che effettua il primo ingresso in Italia e presenta una richiesta di permesso di soggiorno superiore a un anno, è sottoposto alla disciplina del cosiddetto “permesso a punti”: al momento del rilascio del primo permesso, lo straniero firma un "accordo di integrazione" con cui si impegna a conseguire, entro due anni, un grado sufficiente di integrazione nella comunità, che viene misurato in “punti” o crediti, che si acquisiscono attraverso la frequentazione di corsi, acquisizione di titoli di studio, così come a determinati comportamenti, come per esempio le attività imprenditoriali o di volontariato svolte.
I punti (o crediti) si perdono in caso di condanne penali anche non definitive, misure di sicurezza personali, illeciti amministrativi o tributari.
Per tale motivo quindi le parti sindacali hanno voluto integrare l’art. 9, riguardante i permessi per formazione professionale, prevedendo l’impegno del datore di lavoro, a consentire alla lavoratrice di frequentare i corsi di formazione idonei a conseguire i crediti necessari.
Per poter usufruire di tali permessi è necessario:essere titolari di un rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato;
  • avere un’anzianità di servizio di almeno 12 mesi;
  • frequentare corsi organizzati da enti pubblici o enti privati organizzati o riconosciuti dagli Enti bilaterali;
  • produrre documentazione attestante l'effettiva frequenza e gli orari delle attività formative frequentate;
I permessi non sono comunque cumulabili nel caso in cui non se ne usufruisca, ma “scadono” con l’inizio di ogni nuovo anno.