12 settembre 2014

Tasi ... si paga!

Il 10 settembre 2014 segna la scadenza ufficiale per la delibera da parte dei comuni italiani delle aliquote da conoscere per il calcolo del tributo TASI - TAssa sui Servizi Indivisibili.  
La TASI si paga dunque per sostenere le spese dei comuni per i servizi cosiddetti “indivisibili”, quei servizi, cioè, che per il fatto di essere usufruiti da tutti i residenti del comune, non possono essere fatti pagare direttamente al fruitore. Sono esempi di servizi indivisibili l’illuminazione pubblica, la manutenzione delle strade, la sicurezza, l’anagrafe, ecc.

Chi è tenuto a pagare la Tasi 2014
Il pagamento della Tasi 2014 ricade su tutti i proprietari di prima e seconda casa; se per i primi l'Imu risulta abolita, per i secondi il nuovo balzello si sommerà a quello precedente, con un tetto massimo dell'1,06%. Anche gli inquilini sono chiamati a versare il loro contributo, il cui importo dipenderà ancora una volta dalle aliquote comunali e potrà andare da un minimo del 10% dell'intero importo a un massimo del 30%. Sono tenuti al pagamento anche i cittadini che hanno a disposizione alloggi di edilizia residenziale pubblica.

Le colf e badanti devono pagare?
Il tributo grava anche sul detentore dell’immobile che sia residente, e sempre che il comune deliberi in tal senso.
In tale fattispecie rientrano dunque tutte le forme di convivenze sulla base della residenza dichiarata della persona a prescindere dall’aver sottoscritto contratti di affitto o di comodato d’uso.
Dipenderà comunque dal Comune. Quindi nel caso in cui il Comune decida di far pagare la Tasi sugli immobili affittati oppure su quelli dati in comodato, e nel caso in cui ripartisca il tributo tra proprietari e detentori, anche la badante residente dovrà pagare la sua quota.
Si rammenta comunque che il proprietario dell’immobile è responsabile in solido del pagamento del tributo e pertanto se vuole, può pagare direttamente l’intero importo senza chiedere le quote spettanti ad inquilini o detentori residenti ad altro titolo.

Scadenze e modalità di pagamento
Riguardo le scadenze, non sono univoche ma variano in base a quanto deciso dal Comune di residenza o di ubicazione dell'immobile. Riguardo il primo acconto di giugno 2014, risulta che siano stati circa 2000 i centri cittadini ad aver già chiesto il primo anticipo. Entro mercoledì 10/09 si scoprirà il numero esatto dei Comuni che chiederanno il primo acconto al 16 ottobre, mentre per tutti il saldo dovrà essere effettuato entro la metà di dicembre 2014.
Entro il prossimo 18 settembre il Dipartimento Finanze avrà pubblicato tutte le delibere che fissano le aliquote della Tasi (il 19 settembre a Cortona durante l’Incontrodi Studi, il Caf Acli presenterà alla stampa l’elaborazione dei elaborati relativi a tutti i comuni che hanno inviato al Ministero in tempo utile le delibere sulla Tasi, con il calcolo dell'aliquota media ed il raffronto con l'Imu).
Il pagamento può essere effettuato tramite bollettini postali precompilati laddove disponibili, oppure utilizzando il modello F24, probabilmente la via più comoda sia per la possibilità di personalizzare la compilazione, sia perché la quietanza può essere effettuata tramite il proprio conto corrente bancario.

Essendoci in Italia 8000 Comuni…e avendo ogni Comune ragionato a suo modo… vi consigliamo di ottenere maggiori informazioni presso il vostro Comune di appartenenza o presso i nostri uffici Caf ACLI.


Per ulteriori approfondimenti www.mycaf.it - Tasi)

11 settembre 2014

In preparazione al Convegno di Studi Cortona 2014

Dal 18 al 20 settembre 2014, Cortona (AR) ospiterà i lavori del prossimo Incontro di studi delle ACLI.
In preparazione all'incontro l'ufficio studi delle Acli ha dedicato una prima riflessione "Start (me) up", sull'ultimo numero di Benecomune.net
Ha inoltre preparato e pubblicato una dispensa già scaricabile dalla pagina didicato all'incontro di studi. (Clicca qui leggere la dispensa)
Saggi e materiali di approfondimento per capire se e perché "il lavoro non è finito". 
"Come inquadrare il tema del lavoro oggi?". Questa è la prima domanda da cui ha preso le mosse tutto il lavoro preparatorio dell'Incontro. Ma ve ne sono altre aperte: "È superato - spiega l'Ufficio studi nella nota introduttiva - lo schema che contrappone il capitale al lavoro, in una lotta che oggi registrerebbe una clamorosa regressione della componente lavoratrice (contemplando in essa il lavoro salariato, il lavoro dipendente, il lavoro falsamente dipendente in realtà precario, dalla classe operaia al cosiddetto 'quinto stato', passando dai piccoli commercianti)? Quale direzione prendere per meglio proteggere i diritti dei lavoratori? Possiamo anche noi confermare che alle conquiste sindacali degli anni Settanta, è amaramente corrisposta una stagione di contrazione dei diritti dei lavoratori?
Nella prefazione del volume, il presidente delle Acli, Gianni Bottalico si chiede anche da dove ripartire per costruire un'economia che crei lavoro buono e giusto.
E prova ad offrire una traccia: "Da una grande iniziativa politica che scaturisca da una capacità di lettura e di progetto adeguata alle sfide non semplici che questo tempo ci presenta. E da una capacità di cogliere le difficoltà sociali ed economiche che si manifestano sui territori: la deindustrializzazione, l'aumento della disoccupazione, l'impoverimento dei ceti lavoratori, il dilagare della povertà".

Per maggiori informazioni sull'Incontro  

10 settembre 2014

Dubbi sulla Maternità? Tutela ridotta per le colf

Sono stata assunta presso una famiglia come baby sitter. In caso di maternità ho le stesse tutele di una lavoratrice dipendente di una Società?

Il rapporto di lavoro domestico è considerato dal nostro ordinamento un “rapporto di lavoro speciale”, considerato il particolare contesto, estraneo alla vita dell’impresa, in cui la prestazione viene resa.
Per questo la Legge 151/2001, sulla tutela della maternità, dedica espressamente l’art. 62 al “lavoro domestico”, asserendo che ad esso si applicano solo alcuni degli articoli dedicati alla tutela della maternità.

In particolare, non si applica alle lavoratrici domestiche il divieto di licenziamento, previsto dall’art. 55, dal concepimento fino al compimento di un anno di età del bambino, così come manca il riconoscimento della c.d. astensione facoltativa, fruibile, per tutte le altre lavoratrici, nei sei mesi successivi al termine di quella obbligatoria, e non sono riconosciuti nemmeno i c.d. “permessi di allattamento” nè le assenze giustificate dalla malattia del bambino fino a tre anni di vita.

Alla lavoratrice domestica madre è riconosciuto, dunque, solo il periodo di astensione obbligatoria, durante i 2 mesi precedenti la data presunta del parto, salvo eventuali anticipi, nel caso di pericoli per la gravidanza ad esempio (art. 17 Legge 151/2001), o posticipi (in applicazione della flessibilità del congedo) previsti dalla normativa di legge; per il periodo eventualmente intercorrente tra tale data e quella effettiva del parto; durante i 3 mesi dopo il parto. Per tale periodo la lavoratrice potrà fare domanda all’INPS per ottenere l’indennità di maternità, che coprirà l’80% della retribuzione globale di fatto, ed è assistita dalla contribuzione figurativa: durante tale periodo il datore di lavoro sospenderà infatti sia la contribuzione che la retribuzione, ad esclusione di ferie e TFR, che saranno a carico dell’INPS.

Ad esso si affianca il divieto di licenziamento, che però inizia con il concepimento (purchè intervenuto nel corso del rapporto di lavoro) e si limita ad estendersi fino alla fine del congedo obbligatorio (3 mesi dopo il parto), e non fino all’anno di età del bambino.
Il nuovo Ccnl ha rafforzato la tutela contro i licenziamenti della lavoratrice madre, introducendo un nuovo art. 39 secondo cui: “I termini di preavviso di cui al comma precedente, saranno raddoppiati nell’eventualità in cui il datore di lavoro intimi il licenziamento prima del trentunesimo giorno successivo al termine del congedo per maternità”. Quindi nel caso in cui, al termine del congedo obbligatorio, alla scadenza dei tre mesi successivi al parto, il datore di lavoro intimi il licenziamento entro i successivi 30 giorni, dovrà osservare un preavviso doppio rispetto a quello ordinario.

4 settembre 2014

Un passo di Pace: l’appello della manifestazione

I fatti di violenza, di sangue, di disperazione a cui abbiamo assistito negli ultimi mesi e a cui tutt'oggi assistiamo, ci lasciano basiti, ma non indifferenti, e portano anche la nostra associazione a mobilitarsi per fare "un passo di pace!''

E’ stato diffuso ieri l’appello con cui i promotori della manifestazione nazionale per la Pace chiamano a raccolta la società civile “contro le guerre, contro le stragi di civili e contro i mercanti di armi, contro le politiche che quelle guerre hanno favorito, legittimato e a volte promosso”. L’appuntamento e a Firenze, in piazzale Michelangelo, domenica 21 settembre, a partire dalle ore 11…
Facciamo insieme
UN PASSO DI PACE!
Basta guerre! Mai più vittime! Fermiamo le stragi di civili indifesi a Gaza, in Palestina e Israele, in Siria, Iraq, Libia, Afghanistan, Ucraina, Congo... Per Libertà, Diritti, Dignità, Giustizia, Democrazia
Manifestazione Nazionale. Firenze, 21 settembre 2014. Piazzale Michelangelo - Ore 11:00 – 16:00

28 agosto 2014

28 agosto 1944: nascono le Acli

“L’idea delle Acli, non il nome, nacque nella mente e nel cuore di Achille Grandi insieme con l’idea dell’unità sindacale e ne fu una conseguenza”.
L’affermazione perentoria è di monsignor Luigi Civardi, il primo assistente ecclesiastico delle Acli. Alle origini delle Acli c’è, dunque, il Patto di Roma del 12 giugno 1944, che da vita alla Cgil unitaria.
Achille Grandi, firmando il patto di unità sindacale, allega contestualmente una dichiarazione della corrente democratico-cristiana in cui tra l’altro è scritto che l’esistenza del sindacato unitario non esclude che i lavoratori si organizzino in associazioni libere e private per scopi educativi, politici, assistenziali, ricreativi ed in altre opere di carattere cooperativo e professionale.
Sono prefigurati in questa frase ruolo e compiti delle future Acli.
L’acronimo – che sciolto rinvia a Associazioni Cristiane dei Lavoratori Italiani – è un’invenzione di Vittorino Veronese e si rivela innovativo nella scelta dell’aggettivo cristiano, invece che cattolico e nel termine associazione declinato al plurale (perché le associazioni cristiane riguardano i lavoratori delle varie categorie: dell’agricoltura, dell’industria, dell’artigianato e del commercio).

27 agosto 2014

Colf: le ferie non possono essere mensilizzate

Ho assunto un’assistente familiare per mia madre non autosufficiente, che ha bisogno di assistenza continua. Posso accordarmi fin da ora, per pagarle tutte le ferie di cui ha diritto, magari anche mensilmente?

L’art. 18 del Ccnl degli addetti ai servizi domestici stabilisce che “indipendentemente dalla durata e dalla distribuzione dell'orario di lavoro, per ogni anno di servizio presso lo stesso datore di lavoro, il lavoratore ha diritto ad un periodo di ferie di 26 giorni lavorativi”, per sottolineare poi al comma 4 che “il diritto al godimento delle ferie è irrinunciabile”.
Esse infatti hanno una specifica funzione, riconosciuta dall'ordinamento, di ricostituzione delle energie fisiche e mentali del lavoratore, e per questo motivo la stessa norma ribadisce:
  • Le ferie hanno di regola carattere continuativo;
  • Esse potranno essere frazionate in non più di due periodi all'anno, purché concordati tra le parti;
  • La fruizione delle ferie, deve aver luogo per almeno due settimane entro l’anno di maturazione e, per almeno ulteriori due settimane, entro i 18 mesi successivi all'anno di maturazione;
L'indennità di ferie dunque, che sostituisce monetariamente il godimento materiale del riposo, ha carattere “eccezionale”, e può essere corrisposta solo in presenza di determinati presupposti, ad esempio in caso di interruzione del rapporto di lavoro.

La forfettizzazione con il pagamento mensile, realizza una pratica esattamente contraria a tale principio, non ammessa dall'ordinamento e qualsiasi patto concluso in tal senso è nullo avendo ad oggetto diritti irrinunciabili.



20 agosto 2014

Colf: in caso di cessazione per decesso è dovuto il preavviso

Ho assunto un’assistente familiare per mia madre che purtroppo è deceduta improvvisamente a seguito della sua malattia. Nel conteggio degli emolumenti di chiusura del rapporto di lavoro devo conteggiare anche il preavviso?

L’art. 39, comma 7, del Ccnl degli addetti ai servizi domestici e familiari, stabilisce che “in caso di morte del datore di lavoro il rapporto può essere risolto con il rispetto dei termini di preavviso indicati nel presente articolo”.

Il rapporto di lavoro domestico è infatti diretto alla cura e al servizio della famiglia e, dunque, è possibile che la prestazione lavorativa possa “naturalmente” continuare in capo ai familiari conviventi “superstiti”, se ciò non cambia sostanzialmente i contenuti del lavoro da svolgere: si pensi alla domestica assunta per sovrintendere alla cura della casa in cui convivono diverse persone, o più semplicemente all'assistente familiare addetta alla cura del marito che, al decesso della moglie, vedrà “trasferito” il rapporto di lavoro in capo alla figlia “superstite”.

In questi casi si avrà un semplice “subentro” nel rapporto di lavoro, che continuerà in capo al nuovo datore con le stesse caratteristiche che aveva prima del decesso.

Nel caso in cui, invece, il rapporto di lavoro venga ad essere interrotto, e si proceda con il licenziamento per “decesso del datore di lavoro”, alla lavoratrice è comunque dovuta l’indennità di preavviso prevista dal Ccnl, e precisamente:
  • per i rapporti non inferiori a 25 ore settimanali:
- fino a 5 anni di anzianità presso lo stesso datore di lavoro: 15 giorni di calendario;
- oltre i 5 anni di anzianità presso lo stesso datore di lavoro: 30 giorni di calendario.
  • per i rapporti inferiori alle 25 ore settimanali:
- fino a 2 anni di anzianità presso lo stesso datore di lavoro: 8 giorni di calendario;

- oltre i 2 anni di anzianità presso lo stesso datore di lavoro: 15 giorni di calendario.

13 agosto 2014

Il diritto alla conservazione del posto raddoppia in caso di cancro

L’assistente familiare di mio padre ha scoperto di essere malata di cancro. Quali sono le tutele previste dal Ccnl in caso di malattie così gravi?
Purtroppo per i lavoratori domestici, la malattia, anche in casi così gravi, ha una scarsa copertura retributiva: essa non è infatti indennizzata dall’Inps, ma resta a carico del datore di lavoro per un massimo di 8, 10 o 15 giorni a seconda dell’anzianità di servizio (rispettivamente 6 mesi, fino a due anni e oltre) nella seguente misura:
-   fino al 3° giorno consecutivo, il 50% della retribuzione globale di fatto;
-   dal 4° giorno in poi, il 100% della retribuzione globale di fatto.
Dopo tale periodo il lavoratore avrà diritto esclusivamente alla conservazione del posto, ma senza retribuzione,
a)  per anzianità fino a 6 mesi, superato il periodo di prova, per 10 giorni di calendario;
b)  per anzianità da più di 6 mesi a 2 anni, per 45 giorni di calendario;
c)  per anzianità oltre i 2 anni, per 180 giorni di calendario.
Il nuovo Ccnl, dimostrando sensibilità al problema, ha introdotto un allungamento, fino al 50%, del solo periodo di conservazione del posto, in caso di malattia oncologica documentata: fermo restando il diritto alla retribuzione per 8, 10 o 15 giorni a seconda dell'anzianità di servizio, si avrà diritto alla conservazione del posto per 20, 90 o 360 giorni di calendario, rispettivamente per anzianità di servizio fino a 6 mesi, da 6 mesi a 2 anni, oltre 2 anni.
In questi casi si dimostra estremamente utile, la Cassa Colf, entrata in vigore il 1 luglio 2010, grazie alla quale, il lavoratore, a certe condizioni, può avere diritto ad alcune prestazioni aggiuntive e/o sostitutive, tra cui un’indennità giornaliera in caso di ricovero o per convalescenza e il rimborso di ticket ad alta specializzazione.
Per poter accedere alle prestazioni è sufficiente che il datore di lavoro abbia versato i contributi di assistenza contrattuale, aggiungendoli ai contributi previdenziali che effettua trimestralmente all’Inps, che sono pari a € 0,03 per ogni ora di lavoro.