6 maggio 2016

Colf: esiste un contratto per la sola presenza notturna

Mia Madre è autosufficiente e vive da sola nella sua casa. Per la sua e la mia tranquillità, ho assunto una ragazza ucraina per assicurarle una presenza in casa, magari la notte, nel caso in cui avesse bisogno di qualcosa. Come devo fare per il contratto? Quante sono le ore di assicurazione che dovrei denunciare, visto che la ragazza di fatto la notte non effettuerà alcuna prestazione, ma interverrà solo e quando se la mamma avrà bisogno di lei? E la retribuzione? 
 

L'art. 12 del Ccnl dei lavoratori domestici prevede espressamente una apposita e tipica prestazione c.d. “di attesa notturna” che si riferisce proprio al “personale assunto esclusivamente per garantire la presenza notturna”.
 
In tale tipo di contratto la prestazione della lavoratrice consiste nella “presenza”, tanto è vero che viene specificatamente stabilito che, qualora venissero richieste al lavoratore prestazioni diverse dalla presenza, perchè si rende necessario un qualsiasi intervento, le stesse dovranno essere retribuite a parte e in aggiunta alla “normale” retribuzione.
 
 
L'art. 12 commma 2 stabilisce infatti: “Qualora venissero richieste al lavoratore prestazioni diverse dalla presenza, queste non saranno considerate lavoro straordinario, bensì retribuite aggiuntivamente sulla base delle retribuzioni previste per i lavoratori non conviventi, come da tabella C allegata al presente contratto, con le eventuali maggiorazioni contrattuali e limitatamente al tempo effettivamente impiegato".
 
Tali ore non saranno considerate lavoro straordinario, bensì retribuite secondo i minimi previsti per i lavoratori non conviventi (Tabella C), maggiorati con le percentuali previste specificatamente dal contratto in caso di lavoro notturno ordinario (+20%) o festivo e domenicale (+60%).
 
Per poter ricorrere a tale tipo di contratto è necessario che la prestazione “esclusivamente d'attesa” risulti da atto sottoscritto e scambiato tra le parti, e che l'orario di lavoro sia interamente ricompreso tra le 21.00 e le 8.00.
 
Il minimo contrattuale stabilito per il 2016 per questo tipo di prestazioni è di € 655,89 mentre per l'assicurazione presso l'INPS, in assenza di indicazioni specifiche dell'istituto, si ritiene congruo e prudenziale assicurare per almeno 25 ore settimanali.