14 aprile 2016

Colf: come deve essere goduto il riposo giornaliero

Svolgo attività di assistente familiare convivente e al mio datore di lavoro ho chiesto di poter godere di 3/4 ore al giorno di riposo pomeridiano, per potermi recare da mio figlio che abita da solo in città. Il datore di lavoro dice che il contratto non prevede così tante ore e comunque non vuole che mi allontani, per poter continuare ad esercitare la sorveglianza su sua madre. Ha ragione?
 
L’art.15 CCNL domestico dice che, “Il lavoratore convivente ha diritto (..), ad un riposo intermedio non retribuito, normalmente nelle ore pomeridiane, non inferiore alle 2 ore giornaliere di effettivo riposo”.
In primo luogo, la norma quindi non fissa un tetto massimo di ore di riposo pomeridiano ma un tetto minimo, per cui, rispettato il minimo, la determinazione in concreto è lasciata alla libera determinazione delle parti nell'ambito della fissazione dell'orario di lavoro. E' vero però che lo stesso art. 15, al comma 5, dopo l'ultima riforma, prevede che “La collocazione dell'orario di lavoro è fissata dal datore di lavoro” che quindi deciderà anche i riposi giornalieri e la loro durata.
In secondo luogo, specifica come “Durante tale riposo il lavoratore potrà uscire dall’abitazione del datore di lavoro, fatta salva in ogni caso la destinazione di tale intervallo all’effettivo recupero delle energie psicofisiche”. Il Ccnl prescrive dunque come il riposo debba essere effettivo e destinato al recupero delle energie psicofisiche del lavoratore.
Quindi se è assicurato un effettivo e sostanziale riposo, non è detto che lo stesso non possa essere goduto anche all’interno dell’abitazione, fermo restando la totale inattività della lavoratrice, che in quelle ore deve potersi dedicare alle proprie personali attività (leggere un libro, guardarsi un programma televisivo, ecc…). A seconda di come viene svolta quindi, anche l’attività di vigilanza può essere considerata attività lavorativa, se non consente alla lavoratrice di dedicarsi ai propri affari.
Il consiglio è quello di concordare fin dall’inizio tali particolari, da inserire nella lettera di assunzione, onde evitare ogni contestazione.