4 dicembre 2014

Colf: in caso di ricovero dell’assistito il contratto non si interrompe

Ho assunto un’assistente familiare per mia madre invalida. Nel caso venisse ricoverata, che succede al rapporto di lavoro? posso chiederle di recarsi a effettuare il suo servizio presso la struttura sanitaria?

Secondo quanto previsto dall'art. 19 del Ccnl, in caso di ricovero in ospedale dell’assistito il rapporto di lavoro con l’assistente familiare non si sospende né può essere interrotto: si verifica infatti una causa di sospensione extraferiale del rapporto di lavoro dovuta a esigenze del datore di lavoro, che impone sia assicurato alla lavoratrice l’ordinario trattamento economico.

E’ possibile, allora, chiedere alla lavoratrice di svolgere le proprie prestazioni presso la struttura di ricovero? 
La normativa contrattuale impone di distinguere, tra il rapporto di lavoro ad ore e il rapporto di lavoro in regime di convivenza: l’art. 31 del Ccnl, dedicato alle trasferte, stabilisce un obbligo del lavoratore convivente di recarsi in trasferta, ovvero di seguire il datore di lavoro o la persona alla cui cura egli è addetto, in soggiorni temporanei. 
Tale obbligo non è specificato per i rapporti di lavoro ad ore, ove dunque la lavoratrice può legittimamente rifiutarsi di far convergere le proprie prestazioni in luogo e ad orari diversi rispetto a quelli inizialmente stabiliti: una tale eventualità non può che essere concordata ex novo con la lavoratrice, eventualmente a condizioni retributive e di orario adattate alla situazione specifica.


In caso di rapporto di lavoro in regime di convivenza, comunque, devono essere rimborsate al lavoratore le eventuali spese di viaggio che debba direttamente sostenere in tali occasioni, come ad esempio le spese di trasporto andata e ritorno, e, inoltre, è prevista una diaria giornaliera, cioè un importo aggiuntivo, pari al “20% della retribuzione minima tabellare giornaliera” prevista per la sua categoria, quella della Tabella A – lavoratori conviventi, per tutti i giorni nei quali egli sia stato in trasferta o si sia recato in soggiorni temporanei.

Tale diaria aggiuntiva non è dovuta se fin dall'inizio dell’instaurazione del rapporto di lavoro, tale eventualità è stata espressamente prevista, attraverso l’inserimento di una specifica clausola nella lettera di assunzione avente sufficiente determinatezza (non sono valide formule eccessivamente generiche).